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Decreto fiscale 2021: nuovi fondi per l’ecobonus auto – Studio Cataldi

Il decreto fiscale rifinanzia il Fondo per l’automotive per la concessione dei contributi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale

auto elettrica che si rifornisce in una colonnina

Rifinanziato l’ecobonus per i veicoli a basse emissioni

Stanziamenti per veicoli nuovi, usati e commerciali

Rifinanziato l’ecobonus per i veicoli a basse emissioni

Il decreto fiscale collegato alla manovra per il 2022, nella sua versione bozza, prevede, tra le varie novità, anche il rifinanziamento del Fondo automotive, per incentivare l’acquisto dei veicoli a basse emissioni. L’importo complessivo destinato alla misura è di 100 milioni di euro, cifra che, rispetto agli iniziali 300 milioni, è stata ridotta in sede di approvazione del testo.

Ricordiamo che il fondo automotive è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con la legge n. 145/2018 al comma 1041, al fine di erogare i contributi previsti dal comma 1031 per chi, a determinate condizioni, acquista, anche nella forma della locazione finanziaria, e immatricola in Italia “un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa”.

Il bonus è riconosciuto sia a chi rottama contestualmente il vecchio mezzo che a chi non rottama, in questo caso però il bonus è inferiore.

Stanziamenti per veicoli nuovi, usati e commerciali

Tornando alle novità del decreto fiscale, l’art. 8 della bozza prevede che il fondo, il cui importo, come abbiamo anticipato, è stato ridotto a 100 milioni di euro rispetto ai 300 milioni indicati nelle prime bozze del decreto, venga utilizzato per finanziare le seguenti agevolazioni:

1. contributi per chi acquista, anche con contratto di locazione finanziaria, autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018, il cui prezzo, come risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica che lo produce sia inferiore a 50.000 euro IVA esclusa:

  • a condizione venga contestualmente consegnato per la rottamazione un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4;
  • in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, il contributo viene ridotto in base a determinati parametri stabiliti dalla relativa tabella;
  • a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico. Per questi veicoli il contributo viene riconosciuto in misura percentuale in base al costo di riqualificazione, a cui si aggiunge un altro contribuito percentuale sui costi dell’imposta di bollo per l’iscrizione al Pra, sull’imposta di bollo e sull’imposta provinciale di trascrizione;

2. contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Per questi mezzi, come previsto dal comma 657 della legge di bilancio 178/2020 viene riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione (elettrico puro, ibrido, altra tipologia) e all’eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria, omologato in una classe fino ad Euro 4/IV. Parte del fondo è destinato ai veicoli esclusivamente elettrici.

3. contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per Km, di cui all’articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020. Trattasi in questo caso di un contributo che viene riconosciuto a chi, acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011, se il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) è compreso tra 61 e 135, a condizione che il venditore applichi uno sconto minimo di 2000 euro.

4. contributi previsti dall’art. 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021. La norma prevede contributi nei seguenti casi:

  • acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (km);
  • acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km;
  • acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica;
  • acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, che non beneficia già degli incentivi di cui all’art. 1, co. 1041, della legge n. 145/2018 e di cui al’art. 1, co. 654 della legge n. 178/2020, purché l’acquisto avvenga ad un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro, il mezzo sia omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente si rottami un veicolo della stessa categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni dalla data di immatricolazione e di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi.

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