Il termine del 9 febbraio è trascorso, e la pubblicazione del cosiddetto “Decreto Prezzi” si fa ancora attendere. In base alla relazione illustrativa (vedi ALLEGATO), il tanto atteso Decreto Ministeriale entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al fine di tutelare gli investimenti già avviati e quelli in via di realizzazione. Inoltre, i valori dei costi massimi saranno rivisti periodicamente in base agli esiti del monitoraggio condotto da ENEA.
In base all’articolo 3 del Decreto, per tutti gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 121 del Decreto Rilancio l’asseverazione della congruità della spesa dovrà essere redatta sulla base dei costi massimi riportati nell’Allegato A del D.M. In tutti gli altri casi, si potrà fare riferimento ai prezzari già indicati dal comma 13-bis del Decreto Rilancio.
Per la definizione dei prezzi – si legge nella relazione – è stata effettuata un’analisi “che tiene conto dei costi omnicomprensivi forniti da ENEA relativamente all’Ecobonus 2021 ( 65% o 50%) e al Superbonus 2021 (110%).” I costi proposti nell’Allegato A, dunque, “tengono conto dei valori registrati nell’ambito delle suddette misure, ovvero in maniera residuale a quelli del citato Allegato I [del D.M. “Requisiti Minimi”] qualora i dati non siano stati rilevati o non siano stati ritenuti significativi.
Inoltre, per tener conto del maggiore spessore del materiale isolante per gli interventi di isolamento delle superfici opache disperdenti verticali realizzati in zone climatiche fredde, si è proposta una differenziazione di prezzo tra le zone climatiche fredde e calde, analogamente a quanto avviene per gli infissi.
Le tabelle comparative
La relazione illustrativa contiene infine due tabelle che mettono a confronto i costi dell’Allegato I, quelli Superbonus 2021, Ecobonus 2021 e quelli dell’Allegato A proposto dal nuovo Decreto Ministeriale, evidenziando le variazioni percentuali di prezzo tra costi dell’Allegato I vigente e quelli dell’Allegato A proposto.
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