Tra le diverse modifiche introdotte dal
Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69,
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
edilizia e urbanistica”, c.d. “Decreto Salva Casa”, una potrebbe
essere particolarmente risolutiva su una tipologia di intervento
che nel tempo ha causato un proliferarsi di contenziosi
amministrativi: la qualificazione come attività edilizia libera
della “pergotenda“, ovvero delle opere di
protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, messa nero su
bianco con l’introduzione della lettera b-ter)
all’art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia).
Pergotenda: per il Decreto Salva Casa è edilizia libera
Nello specifico, la norma dispone che sono attività edilizia
libera «b -ter ) le opere di protezione dal sole e dagli agenti
atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende,
tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo
retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di
protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o
annessa
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