Non chiamatelo “condono edilizio” ma non c’è dubbio che con
l’entrata in vigore del Decreto
Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (Decreto
Salva Casa), e con le modifiche introdotte al d.P.R. n. 380/2001,
cambia il concetto stesso di abuso edilizio oltre che le
possibilità di sanatoria (di cui scriverò in altro
approfondimento).
Condono edilizio e accertamento di conformità: le
differenze
Preliminarmente occorre ricordare le differenze sostanziali tra
le parole “condono” e “accertamento di conformità”, il cui
obiettivo comune è sanare ciò che è stato abusivamente
realizzato.
Il condono edilizio è una procedura “straordinaria” che, a
determinate condizioni e in alcune precise finestre temporali, ha
consentito di ottenere la sanatoria di opere realizzate:
- senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a
costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in
difformità dalle stesse; - in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero
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