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Alla fine, con la mediazione finale del presidente del Consiglio, il decreto che tiene insieme la semplificazione delle procedure amministrative e il Recovery Plan, venerdì scorso è stato approvato all’unanimità dal consiglio dei ministri.
Si sono così chiuse le polemiche dei giorni precedenti tra i partiti della maggioranza e i sindacati, che si sono dichiarati soddisfatti, sulle regole degli appalti.
Il Decreto Semplificazioni abbraccia numerosi aspetti, diversi dei quali necessari per dare attuazione al piano di ripresa voluto da Bruxelles. Il provvedimento, infatti, con i suoi 68 articoli, tiene insieme semplificazioni e governance del Pnrr.
A tenere banco sino all’ultimo è stato il nodo del subappalto: il testo finale porta il tetto della quantità dei lavori in subappalto alla soglia del 50%.
Ma vediamo quali sono le principali novità del provvedimento governativo.
Codice degli appalti
Il decreto introduce nuove deroghe al Codice: proroga infatti fino al 30 giugno 2023 una serie di norme rilevanti, già introdotte con il decreto legge 76 del 2020, sulla limitazione del danno erariale, l’abuso d’ufficio e l’obbligo di consegna dei lavori da parte della stazione appaltante entro sei mesi dall’aggiudicazione.
L’intervento diretto sul Codice degli appalti riguarda il subappalto, con l’innalzamento del tetto dal 40 al 50%: saranno le stazioni appaltanti a indicare nel bando di gara le lavorazioni per cui il subappalto è escluso. Infine, sale da 75 mila a 139 mila euro il tetto per l’affidamento diretto, senza gara, di servizi di ingegneria e di progettazione.
Valutazione di impatto ambientale
Scopo del decreto è dimezzare da 360 a 175 giorni i tempi delle procedure legate alla valutazione di impatto ambientale delle opere sottoposte a tale procedimento. Il provvedimento del governo sceglie la strada del rafforzamento della commissione-bis sulla Via, istituita con il decreto semplificazione del 2020. La struttura tecnica esistente viene rafforzata (anche se non è ancora stata istituita), fino a un massimo di 40 componenti, anche per estendere le sue competenze agli interventi sul Piano nazionale ripresa e resilienza.
Superbonus
Novità anche in materia di Superbonus 110%. Nella logica della semplificazione, salta la procedura di verifica di doppia conformità e per partire con le opere è sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata, la Cila. In questo modo, il 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi, in particolare al bonus facciate del 90%.
La nuova disciplina è in capo all’articolo 34 del decreto legge approvato venerdì scorso (che sostituisce alcune norme dell’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020). In altri termini, la nuova norma equipara gli interventi del 110% a quelli che costituiscono manutenzione straordinaria e che si possono realizzare mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (sono esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione).
Con la modifica dell’articolo 119, gli incentivi del Superbonus sono estesi a caserme, ospedali, collegi, conventi, seminari, ricoveri e ospizi (tra gli interventi cosiddetti trainati dal 110% sono previsti anche quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei soggetti di età superiore ai 65 anni).
Fonti rinnovabili
Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, il decreto semplifica le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti.
Otto grandi opere al via
L’articolo 45 del decreto introduce una corsia super rapida per un numero ristretto (otto) di grandi opere.
Si tratta di semplificazioni procedurali per la realizzazione dell’alta velocità/alta capacità ferroviaria Palermo-Catania-Messina; il potenziamento della linea ferroviaria Verona-Brennero; la realizzazione della linea ferroviaria di alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; la realizzazione del collegamento con la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; la realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro in Campania; la messa in sicurezza del sistema idrico di Peschiera nel Lazio; gli interventi di potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste; la realizzazione della diga foranea di Genova.
Banda larga e 5G
Per la banda larga e per il 5G, il decreto prevede procedure speciali, riducendo il potere di intervento delle Soprintendenze. I tempi di autorizzazione per l’installazione degli impianti di telefonia fissa e mobile su proprietà sia pubbliche che private sono ridotti da sei a tre mesi. Per entrambi i casi, le denunce di attività si trasformano in segnalazioni e l’istanza di autorizzazione assume valenza di istanza unica. È istituita, in caso di dissenso da parte dell’amministrazione, una super conferenza, da convocare entro cinque giorni dall’istanza. Procedure agevolate anche per quanto riguarda la modifica degli impianti: entro determinati limiti dimensionali, basteranno la comunicazione d’avvio e l’autocertificazione e per i controlli di Arpa il silenzio-assenso scatterà superati i trenta giorni.
Dibattito pubblico
Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto legge rafforza lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali.
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