Nella seduta di ieri il Ministro per i rapporti con il
Parlamento Federico D’Incà, a nome del Governo ed
autorizzato dal Consiglio dei Ministri, ha posto la
questione di fiducia sull’approvazione di un
emendamento che recepisce integralmente le proposte emendative
approvate dalle Commissioni riunite, interamente sostitutivo
dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Il testo originario del Ddl di conversione
Il testo era originariamente composto di 43 articoli divisi in
cinque titoli:
- sostegno alle imprese e all’economia (contributi a fondo
perduto, sospensione dell’attività dell’agente della riscossione,
annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette
elettriche); - disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione
salariale); - salute e sicurezza;
- misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali;
- altre disposizioni urgenti, che riguardano l’attività
didattica, l’università e la ricerca, la tutela di persone con
disabilità.
Ma dopo l’esame della 5a (Bilancio) e della
6a Commissione (Finanze e Tesoro) si incrementerà di
oltre 20 articoli e di molti nuovi commi.
Bonus mobili: bloccati sconto in fattura e cessione del
credito
Nel testo approvato dal Senato è saltato alla fine il comma che
estendeva le due opzioni alternative dello sconto in fattura e la
cessione del credito al bonus mobili.
Ricordiamo che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del
2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla
legge n. 77 del 2020
consente ai soggetti che, negli anni 2020 e 2021,
sostengono alcune spese in materia edilizia ed
energetica per le quali è previsto un meccanismo di
detrazione dalle imposte sui redditi (interventi
elencati al comma 2 del medesimo articolo), di usufruire di
un’agevolazione fiscale sotto forma,
alternativamente:
- di un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà
di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; - della cessione di un credito d’imposta di pari
ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Piattaforma Cessione crediti: la guida dell’Agenzia delle
Entrate
Sull’argomento cessione del credito, che non riguarda solo i
bonus edilizi ma anche tanti altre detrazioni fiscali, l’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato la guida
La piattaforma “cessione crediti”: come funziona, quando si
utilizza nella quale sono descritte le modalità per accedere
alla procedura web predisposta dall’Agenzia delle entrate
per gestire i crediti d’imposta acquisiti perché ceduti dai
beneficiari.
Cosa prevede il decreto Sostegni
La nuova versione del Decreto Sostegni modifica l’art.
121, comma 2, lettera a) del Decreto Rilancio e
amplia la platea dei beneficiari prevedendo che tale agevolazione
fiscale si applica anche per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio:
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprietà comune (di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) TUIR); - finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso
la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione
di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera
e) TUIR).
Sconto in fattura e cessione del credito: tutti i bonus edilizi
che accedono
Ricordiamo, per ultimo che, in base al citato comma 2, le
disposizioni dell’articolo 121 si applicano alle spese
relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917; - efficienza energetica di cui all’articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto
Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020 - adozione di misure antisismiche (di cui
all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a
1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui
al comma 4 del richiamato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del
2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020; - recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219,
della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160); - installazione di impianti fotovoltaici, di cui
al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera
h) del richiamato TUIR, ivi compresi gli impianti di cui
ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020
(Decreto Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020; - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici di cui all’articolo 16-ter del
richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8
dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto
Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020.
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