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Decreto Sostegni ter convertito in legge, un pasticcio normativo – Nextville

Con questa conversione in legge, occorre parlare di conferme più che di novità. Su extra-profitti Fer e cessione del credito, viene ribadito quanto già stabilito dal decreto-legge 13/2022, ora abrogato.

È sempre difficile aggirarsi nelle intricate vie della normativa. Diventa quasi impossibile, quando compaiono deviazioni improvvise.

Cerchiamo, dunque, di andare per gradi, raccontando prima i passaggi normativi intervenuti e, solo dopo, faremo il punto sulle regole oggi definitivamente in vigore.
Ci soffermeremo, in particolare, su due temi tra i più significavi: la riformulazione della compensazione a due vie per gli impianti a fonti rinnovabili e il numero di volte in cui si può cedere il credito nell’ambito del Superbonus 110%.

Il groviglio normativo

Con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, oggi convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, il Governo aveva introdotto una misura specifica affinché anche gli operatori che producono energia rinnovabile contribuissero al contenimento del caro energia. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 aveva abrogato questa disposizione e ne ha prevista una nuova.

Sempre il Dl 27/2022 era intervenuto a modificare gli articoli 121 e 122 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 – i quali regolano rispettivamente il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito – stabilendo che  le opzioni di cessione potessero essere effettuate solo una volta, senza la possibilità di ulteriori cessioni.

In seguito alle numerose pressioni di operatori di settore e associazioni di categoria, il Governo aveva fatto un passo indietro con il Dl 13/2022, tornando ancora una volta a modificare gli articoli 121 e 122 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 e dando la possibilità di ulteriori due cessioni successive alla prima.

Ora, la legge 28 marzo 2022, n. 25, oltre ad avere convertito in legge Dl 27 gennaio 2022, n. 4, ha anche abrogato il Dl 25 febbraio 2022, n. 13.

Che fine hanno fatto le disposizioni del decreto abrogato? La legge 25/2022 le ha reinserite pari pari nel Dl 4/2022. Insomma, è come dire che è rientrato dalla porta ciò che era uscito dalla finestra.

Le regole in vigore oggi

Al di là di questi intricati passaggi normativi, vediamo quali sono le regole in vigore oggi, stabilite dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Extra-profitti Fer

Impianti soggetti al meccanismo di compensazione a due vie. Dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia è applicato in riferimento all’energia elettrica immessa in rete dai seguenti impianti:
• impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
• impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Riformulazione modalità di applicazione della compensazione. I soggetti responsabili degli impianti devono versare la differenza tra un prezzo di riferimento, pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 (allegata al decreto  stesso), e un prezzo di mercato che varia a seconda dei casi. Tale prezzo può essere, infatti, pari al prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, al prezzo indicato nei contratti di fornitura, oppure ancora la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell’energia elettrica.

Superbonus e cessione del credito

Numero di volte in cui si può cedere il credito. Rimane valida la possibilità di ulteriori due cessioni successive alla prima, ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
Inoltre, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

Proroga dei termini per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate. Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Bonus casa), recupero o restauro della facciata degli edifici (Bonus facciate), riqualificazione energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

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