È da considerarsi come “edificio” ogni costruzione
stabile (poggiata o infissa al suolo) provvista di
copertura – isolata da strade o da aree libere, oppure separata da
altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano dalle
fondamenta al tetto senza soluzione di continuità – che sia
funzionalmente indipendente, accessibile alle
persone e destinata ad esigenze perduranti nel tempo.
In tale ottica, ogni unità abitativa alla quale
siano attribuibili tali caratteristiche dev’essere qualificata come
edificio unico e autonomo, anche nel caso in cui
questa dovesse disporre di elementi o
servizi in comune con altre abitazioni.
Edifici distinti e funzionalmente indipendenti: quali
sono?
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza
del 19 aprile 2024, n. 3549 che ha
confermato la sentenza di primo grado ritenendo illegittima la
concessione edilizia rilasciata dall’Amministrazione comunale per
la realizzazione di un intervento di
demo-ricostruzione in violazione dei requisiti di
legge.
Secondo gli appellanti, il progetto prevedeva la costruzione di
un unico edificio
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