L’intervento di demolizione e ricostruzione di
un edificio, che comporti incrementi di volumetria rispetto alla
condizione preesistente, è assoggettato al rispetto della
disciplina in tema di distanze vigente al tempo
della sua edificazione solo ove lo strumento urbanistico rechi
una norma espressa che estenda le maggiori distanze previste per le
nuove costruzioni anche alle ricostruzioni.
In assenza di tale previsione, l’intervento dev’essere
considerato come una nuova costruzione solo per le
parti che eccedono le dimensioni del fabbricato preesistente,
pertanto la demolizione dev’essere disposta solo con riferimento ai
nuovi volumi realizzati.
Demo-ricostruzione: è ristrutturazione o nuova
costruzione?
A spiegarlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza
dell’8 agosto 2024, n. 22493, che ha cassato
la sentenza della Corte d’Appello con cui era stato annullato
un ordine di demolizione disposto a seguito della ricostruzione di
un rudere (con ampliamento e mancato rispetto delle
distanze), qualificato come intervento di ristrutturazione
edilizia.
Si richiama in particolare la definizione degli interventi
edilizi inizialmente disposta dall’art. 31 della Legge
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