Quando si parla di demolizione e ricostruzione, cosa rientra nel superbonus 110 per cento? Con la risposta n. 318, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per fruire delle detrazioni ecobonus 110 e sismabonus acquisti è necessario che le abitazioni, terminati i lavori, appartengano a una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Nello specifico, con la risposta n. 318, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 15-bis dell’articolo 19 del decreto Rilancio ha spiegato: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”. Di conseguenza, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non possono beneficiare del superbonus 110 per cento nel caso di unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1.
L’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, come chiarito nelle Faq pubblicate nell’area tematica dedicata al superbonus 110% del proprio sito, “in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici”, sono ammessi al superbonus “anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione”, a patto che “nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa”.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, se le nuove unità immobiliari apparterranno a una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, sarà possibile fruire del sismabonus previsto dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Per quanto riguarda la possibilità “per gli acquirenti degli stessi immobili, oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione di beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies decreto legge n. 34 del 2020”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il Consiglio dei lavori pubblici, con un parere reso in data 2 febbraio 2021, ha precisato che ‘Resta fermo … che la disciplina ordinaria del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal superbonus; con l’emanazione del super sismabonus è stata introdotta una modifica al sismabonus sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare'”.
Questo significa che, gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti non possono beneficiare del sismabonus, “in quanto tale ultima agevolazione a far data dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal superbonus”.
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