

Il condono edilizio non rappresenta un
“diritto quesito” e quindi immutabile, di vedersi
riconosciuta sine die la volumetria
aggiuntiva dell’immobile sanato.
Ciò significa che, se un’amministrazione successivamente al
condono approva un piano urbanistico generale (PUG) prevedendo
che, nel caso di interventi di demolizione e
ricostruzione in una zona classificata A e di
particolare pregio, il proprietario usufruisca soltanto
dell’indice edificatorio assegnato alla zona, non
si può invocare alcun vantaggio derivante dal pregresso condono che
aveva legittimato in via eccezionale l’immobile.
Questo perché il condono è un istituto di natura
eccezionale e derogatoria che non può assolutamente dare
vita a diritti quesiti per chi ne abbia usufruito.
Demo-ricostruzione di immobili condonati: occhio agli indici
edificatori previsti
Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di
Stato, con la sentenza
del 12 febbraio 2025, n. 1158, ha respinto
l’appello proposto dal proprietario di un immobile condonato e
situato in una zona che il Comune ha successivamente classificato
come A e di particolare pregio storico e ambientale, subordinando
eventuali interventi
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