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Demolizione e ricostruzione edifici: ecco come cambiano le regole – Immobiliare.it

L’edilizia sarà ulteriormente sostenuta con il Decreto Aiuti, approvato da poche ore, anche per compensare i rincari dei materiali per quelle opere pubbliche già cantierizzate e approvate. Inoltre, tutti quegli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in aree vincolate, con diverse sagome, volumetria e caratteristiche tipologiche, diventano ristrutturazioni edilizie. Continuerà comunque a essere richiesto il permesso di costruire, ma diventerà possibile ottenere i bonus edilizi. Per l’Agenzia delle Entrate, uno dei presupposti per ottenere le detrazioni fiscali, come Superbonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni, è che i lavori siano classificati appunto come ristrutturazioni edilizie.


Leggi anche: ACCEDERE AI BONUS EDILIZI: SOLO SE L’EDIFICIO È ESISTENTE


Le demolizioni e ricostruzioni diventano ristrutturazioni edilizie

Per attività di demolizione e ricostruzione s’intendono diversi scenari:

  • La ricostruzione avviene fedelmente all’edificio demolito;
  • La ricostruzione porta ad un edificio con diversa sagoma, prospetti e volumetria.

Poi bisogna considerare anche le zone in cui ricadono gli edifici oggetto di interventi:

  • La demolizione e ricostruzione può essere effettuata in una zona priva di pregio;
  • la demolizione e ricostruzione è effettuata in una zona vincolata ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

Cosa prevede il codice dei beni culturali e del paesaggio

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede diversi tipi di tutela:

  • L’articolo 12 tutela gli edifici classificati come beni culturali;
  • L’articolo 136 tutela gli edifici situati in aree di notevole interesse pubblico;
  • L’articolo 142 tutela gli edifici che si trovano nelle aree individuate da apposite leggi, ovvero: i territori costieri compresi nei 300 metri dalla linea di battigia, i fiumi e i torrenti, le montagne oltre i 1.600 metri per le Alpi e oltre i 1.200 per gli Appennini e le isole, i ghiacciai e i circhi glaciali, i parchi e le riserve nazionali e regionali, i territori coperti da foreste e da boschi compresi quelli percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, le zone umide ex Dpr 448/1976, le zone di interesse archeologico.

Questo provvedimento modifica anche il Testo Unico dell’edilizia che era aggiornato al 2001. Non ha più importanza se la ristrutturazione edilizia sia realizzata con stessi sagoma, prospetti, volumetria e sedime.

di Nicola Teofilo

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