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Demolizione e ricostruzione: indicazioni per l’autorizzazione paesaggistica – Lavori Pubblici

Uno dei temi più rilevanti dopo le modifiche apportate al d.P.R.
n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni) riguarda la definizione di “ristrutturazione
edilizia” tramite intervento di demolizione e ricostruzione.

Demolizione e ricostruzione: cosa prevede il Testo Unico
Edilizia

L’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia post
Decreto Semplificazioni ha previsto che rientra nella definizione
di ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per
l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. Ma, non sempre e con grossissimo limite.

Nel caso l’immobile sia soggetto a qualunque dei vincoli del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la demolizione e ricostruzione
dovrà avvenire senza alcuna modica. L’immobile, cioè, dovrà essere
ricostruito esattamente com’era e dov’era. In caso contrario si
fuoriesce dalla definizione di ristrutturazione edilizia.

Demolizione e ricostruzione come nuova costruzione

Si potrebbe dire: dove sta il problema? In effetti, in presenza
di vincoli dopo aver ricevuto il via libera da parte della
Soprintendenza, si potrebbe sempre realizzare l’intervento
aumentando la cubatura, modificando la sagoma o spostando l’area di
sedime, ma senza la possibilità di fruire dei principali bonus
edilizi a disposizione, primo fra tutti il superbonus 110%.

Gli art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e l’art. 16,
commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 prevedono che i
relativi bonus (rispettivamente ecobonus 110% e sismabonus
ordinario e potenziato) possano essere utilizzati anche in caso di
demolizione e ricostruzione purché l’intervento si configuri come
ristrutturazione edilizia ai sensi del citato art. 3, comma 1,
lettera d) de TUE.

La circolare della Soprintendenza di Catania

Un particolare non da poco che in Sicilia ha portato prima alla
nota prot. 49723 del 15 ottobre 2021 de Dipartimento dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana e poi ad una nota della
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania (in
allegato).

Quest’ultima, indirizzata a tutti i Comuni del Catanese e agli
Ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri,
Agronomi e Periti industriali, ha confermato le indicazioni del
Ministero della Cultura per le quali in presenza di vincoli, per
restare nella definizione di ristrutturazione edilizia, la
ricostruzione a seguito di demolizione deve riprodurre fedelmente
l’edificio.

Molto più dettagliatamente, la Soprintendenza di Catania ha
informato che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggisti
ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, le istanze relative ad interventi
di demolizione e ricostruzione dovranno riportare l’indicazione
esatta del tipo di intervento edilizio come definito all’art. 3,
comma 1 del TUE.

La definizione degli interventi edilizi

Per una maggiore comprensione, riportiamo di seguito la
definizione degli interventi edilizi riportata nel citato art. 3,
comma 1 del TUE:

  1. “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi
    che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
    delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
    mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le
    modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
    strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
    servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
    volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
    urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti
    incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di
    manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti
    nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
    esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle
    superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico
    urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva
    degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
    Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
    comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
    legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire
    l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non
    pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché
    l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica
    ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai
    sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  3. “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli
    interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
    assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
    opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
    strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
    delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili,
    nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico
    generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi
    comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
    elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
    accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
    l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  4. “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi
    rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
    sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
    in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
    comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
    costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
    l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
    interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli
    interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
    diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
    planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
    l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
    normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti
    tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può
    prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
    legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
    incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
    rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
    edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di
    essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
    ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
    consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
    sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
    paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
    nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
    urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
    decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
    o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e
    ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
    consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico
    e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e
    gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
    costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
    siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
    planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
    siano previsti incrementi di volumetria;
  5. “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione
    edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
    categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
    considerarsi tali:

    • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
      ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma
      esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
      previsto alla lettera e.6);
    • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
      realizzati da soggetti diversi dal Comune;
    • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
      pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente
      di suolo inedificato;
    • l’installazione di torri e tralicci per impianti
      radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
      telecomunicazione;
    • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
      strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili,
      imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
      lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di
      quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
      o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di
      rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano
      collocate, anche in via continuativa, in trutture ricettive
      all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente
      autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
      paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
      permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali
      e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore
      ove esistenti;
    • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
      strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
      ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
      di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
      volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
    • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
      realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove
      comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
      permanente del suolo inedificato;
  6. gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”,
    quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
    urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
    sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
    disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

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