Negli ultimi anni, il legislatore è intervenuto ripetutamente
per ridefinire il concetto di ristrutturazione
edilizia, contenuto nell’art. 3, comma 1, lettera d), del
d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).
Ristrutturazione edilizia e demoricostruzione: interviene il
Consiglio di Stato
Tra le modifiche più significative vi è l’estensione della
categoria agli interventi di demolizione e ricostruzione, anche in
caso di edifici crollati o demoliti, purché ne sia accertata la
preesistente consistenza. Un cambiamento finalizzato a favorire la
riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente,
semplificando gli interventi di recupero, che va letto e
interpretato ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 3, che
chiarisce il rapporto tra questa definizione e le normative locali.
Pur affermando la prevalenza delle definizioni di interventi
edilizi sugli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, tale
disposizione lascia spazio a normative speciali, come quelle di
tutela ambientale, che possono imporre limiti ulteriori.
Un esempio concreto è fornito da una recente pronuncia del
Consiglio di Stato (sentenza
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