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Destinazione d’uso diversa singola unità: l’abuso non fa decadere il 110% sulle parti comuni – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Diversa destinazione d'uso Superbonus parti comuni

L’abuso che interessa la singola unità immobiliare mina la possibilità di usufruire dell’agevolazione Superbonus 110% sulle parti comuni dell’edificio?

La risposta è no, ma vediamo nel dettaglio cosa è emerso dall’approfondimento di Alessandro Borgoglio su “L’esperto risponde – Speciale Bonus casa e 110%” de Il Sole 24 Ore, pubblicato il 23 agosto 2021, dove viene fornito un chiarimento sul tema ad un lettore che chiede se a seguito di controlli venisse rilevata una destinazione d’uso diversa per alcuni locali dell’immobile oggetto di intervento.

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Il caso interessa una villetta, dove è stato utilizzato l’ecobonus al 110% in parte condominiale (cappotto e infissi) e in parte per la singola unità immobiliare al primo piano (fotovoltaico impianto di riscaldamento), con un miglioramento di due classi energetiche.

Analizziamo cosa accade in questo caso.

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Destinazione d’uso diversa singola unità. Cosa accade al Superbonus per le parti comuni?

Il lettore chiede: “Ho effettuato lavori in una villetta, fruendo dell’ecobonus al 110% in parte condominiale (cappotto e infissi) e in parte per la mia unità immobiliare al primo piano (fotovoltaico impianto di riscaldamento), migliorando di due classi energetiche.

Della mia unità immobiliare fa parte anche un secondo piano, accatastato come locale di sgombero, dove ho effettuato gli stessi lavori ma senza fruire della detrazione. Se, a seguito di un controllo su questo locale di sgombero, risultasse un uso diverso dalla destinazione d’uso (quindi un abuso edilizio), potrei aspettarmi un recupero della detrazione fruita per la quota condominiale e per il primo piano?”

Vediamo perché la risposta è negativa.

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Quando decade la validità del Superbonus 110%

Il comma 13-ter del nuovo articolo 119 del DL 34/2020 elenca i casi in cui è prevista la decadenza della Super agevolazione, previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Lo stesso comma prevede inoltre la sola presentazione della CILA (comunicazione inizio asseverata), per quegli interventi che costituiscono manutenzione straordinaria (escluso demolizione e ricostruzione).

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Si legge anche che nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, o è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Non è invece richiesta l’attestazione dello Stato legittimo dell’immobile, di cui all’articolo 9 -bis, comma 1-bis del DPR 380/2001.

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In conclusione, nel caso in questione qualora dovessero essere effettuati controlli e venisse rilevata una destinazione d’uso diversa per alcuni locali dell’immobile oggetto di intervento, il caso non rientrerebbe tra le ipotesi di decadenza menzionate dal legislatore. Pertanto l’abuso non fa decadere il 110% sulle parti comuni.

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Foto:iStock.com/RussieseO

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