Come orientarsi tra le molte detrazioni previste dall’Agenzia delle Entrate in fatto di ristrutturazioni edilizie, bonus e rinnovabili? Ecco come richiedere le agevolazioni per coppie non sposate e familiari conviventi.
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La quantità di bonus e agevolazioni fiscali confermate dal Governo per ristrutturare le abitazioni, sia singole che condominiali, spinge migliaia di persone a cercare chiarimenti circa la possibilità di detrarre le spese. Come e in che quantità? E, soprattutto, chi ne ha diritto?
Un dubbio molto frequente riguarda i conviventi more uxorio, ovvero le coppie non sposate che vivono nell’immobile di proprietà di uno dei due o in affitto. Su questo argomento – molto sentito – si sono espresse sia la Corte di cassazione che l’Agenzia delle Entrate. In definitiva, i conviventi possono detrarre le spese di ristrutturazione edilizia e per l’implementazione di sistemi di energia rinnovabili, come tutti gli altri, ma vediamo a che condizioni e quanto.
I conviventi possono detrarre le spese ristrutturazione/efficientamento energetico: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Abbiamo anticipato che anche le coppie non sposate (né in chiesa né il comune) hanno diritto a richiedere le agevolazioni confermate dal Governo riguardo all’edilizia domestica. Il motivo è che per l’AdE le coppie conviventi sono equiparate ai familiari conviventi con il proprietario dell’immobile.
Ciò vuol dire che la convivenza è fiscalmente rilevante anche senza un contratto di comodato d’uso legalmente registrato.
Le coppie conviventi, anche se non legate dal vincolo matrimoniale, possono portare in detrazione le spese sostenute relative a:
Va da sé che il contribuente deve rispettare i requisiti richiesti nell’esecuzione dei lavori, i massimali di spesa ed effettuare i pagamenti con metodi tracciabili, quindi non in contanti, conservando le ricevute.
Le condizioni da rispettare
Nel consentire la detraibilità, l’AdE ha stabilito alcune condizioni imprescindibili:
- la convivenza deve sussistere al momento in cui viene dato inizio alle ristrutturazioni o in cui le spese sono ammesse in detrazione;
- le spese detraibili devono riguardare l’immobile – non necessariamente prima casa- in cui la vive stabilmente la coppia;
- il convivente di fatto abbia pagato le spese.
Detrazioni fiscali per conviventi non sposati
La convivenza more uxorio non gode di particolari garanzie e tutele ed è esclusa dalla copertura assicurata dalla Legge Cirinnà del 2016.
Infatti, se le unioni civili tra persone dello stesso sesso hanno guadagnato qualche riconoscimento legale, per le coppie di conviventi non sposate la strada è ancora lunga.
Non è previsto dalla legge che possano detrarre in dichiarazione dei redditi spese mediche, assicurative, per le tasse universitarie e così via. Invece ciò è consentito per le spese relative ai lavori in casa, ordinarie o straordinarie.
Quindi sì alle agevolazioni per ristrutturazioni interne ed esterne- stufe a pellet o a biomassa, impianti fotovoltaici, portoni e portoncini, zanzariere e tutto ciò che è compreso nel Superbonus 110, Ecobonus e Sismabonus.
Tali spese sono detraibili dal convivente anche se inerenti a un immobile che non sia “abitazione principale”, come la seconda casa di villeggiatura al mare o in montagna. Il vincolo è che all’interno si esplichi la convenienza.
Familiari conviventi, come detrarre le spese di ristrutturazione e per le energie rinnovabili
Oltre alle coppie non sposate, la legge ha analizzato in maniera approfondita anche il caso dei familiari conviventi. In tal caso è possibile detrarre le spese sostenute per i lavori in casa, Ecobonus, Sismabonus, bonus mobili e così via. A tal proposito impossibile non citare l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5585/2021 inerente proprio le ristrutturazione edilizie prorogate dall’ultima Legge di Bilancio. E’ infatti riconosciuta la possibilità di ottenere le agevolazioni anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile nel quale avvengono gli interventi. Il requisito è che abbiamo sostenuto le spese in questione e che a lui/lei siano intestate le spese in fattura.
La Cassazione, in effetti, si rifà ad una vecchia circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 121/1998, dove viene precisato che:
“La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). …il titolo che legittima è costituito dall’essere “un familiare”…convivente con il possessore intestatario dell’immobile.”
I familiari conviventi a cui la normativa fa riferimento sono quelli indicati nel Tuir all’articolo 5, comma 5, precisamente:
- coniuge;
- parenti entro il terzo grado;
- affini entro il secondo grado.
Requisito imprescindibile è che la convivenza sia già in essere nel momento in cui i lavori di ristrutturazione o rifacimento abbiano avuto inizio o al momento del sostenimento della spesa.
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