

Il 12 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n.
157/2021 (Decreto anti-frode) che ha previsto nuove misure urgenti
per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
ed economiche. Un provvedimento d’urgenza nato a seguito della
denuncia dell’Agenzia delle Entrate su 4 miliardi di crediti
fiscali sui quali ha individuato particolari profili di
rischio.
Contrasto alle frodi: dall’1 gennaio 2021
Il Decreto anti-frode non sarà, però, convertito in legge. Ormai
è chiaro dopo il voto di fiducia da parte del Senato
all’emendamento sostitutivo degli articoli della prima sezione del
ddl n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024.
Nell’attuale versione di legge di Bilancio 2022, all’esame della
Camera dei Deputati oggi, sono previste le seguenti misure in
materia di contrasto alle frodi:
- comma 28, lettera d-bis) – all’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 11, primo periodo, dopo le
parole “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all’articolo 121“, sono inserite le seguenti: “nonché
in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei
redditi” e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di dichiarazione presentata direttamente dal
contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto
di imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il
quale intenda utilizzare la dichiarazione nella dichiarazione
redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di
conformità”; - comma 28, lettera e) – all’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo
le parole: “comma 13, lettera a)” sono inserite le
seguenti: “, nonché ai valori massimi stabiliti per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022“; al quarto
periodo, le parole: “del predetto decreto” sono sostituite
dalle seguenti: “dei predetti decreti“; - comma 28, lettera e-bis) – all’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo,
è inserito il seguente: “I prezzari individuati nel decreto di
cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili
anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con
riferimento agli interventi di cui all’art. 16, commi da 1-bis a
1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’art. 1,
commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui
all’art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“; - comma 29, lettera b) – all’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente: “1-ter. Per le spese relative agli interventi
elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è
rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese
sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di
conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al
presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole
detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
dell’art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa
regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti
comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui
all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
160“; - comma 30 – Dopo l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, è inserito il seguente: “Art. 122-bis. – (Misure
di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi) – 1. L’Agenzia delle
entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della
comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere,
per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle
opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e
122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo
controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti
ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati
presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono
correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe
tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
comma.
2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui
al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito
del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,
ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della
comunicazione di cui al comma l, la comunicazione produce gli
effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei
termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le
quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma
2.
4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle
cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente
decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi
in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli
obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2“; - comma 31 – “L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle
agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a
fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID19, ferma restando l’applicabilità delle
specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita
i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633“; - comma 32 – “Con riferimento alle funzioni di cui al comma
31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi
quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti
ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti,
in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e
in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate
procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni
di cui all’articolo l, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre
2004, n. 311“; - comma 33 – “Fatti salvi i diversi termini previsti dalla
normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 32 è
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è avvenuta la
violazione“; - comma 34 – “Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni,
con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste
dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono
applicati gli interessi“; - comma 35 – “Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34
spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai
sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione
della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza
è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata
con provvedimento del direttore“; - comma 36 – “Per le controversie relative all’atto di
recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546“; - comma 41 – “Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è
abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n.
157“.
Congruità delle spese: quali prezzari utilizzare
Per comprendere come cambiano i riferimenti relativi
all’asseverazione di congruità delle spese sostenute, occorre
riferirsi al comma 28, lettere e) ed e-bis).
Delle modifiche chirurgiche che in un primo momento erano
accolte con un via libera ai prezzari della casa editrice privata
DEI per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Lo stesso Deputato del M5S, Riccardo Fraccaro, all’indomani
dell’approvazione da pare del Senato
aveva scritto sulla sua pagina Facebook “è stato introdotto
il prezziario DEI anche per i bonus ordinari” e tutti ci
abbiamo creduto sulla parola.
Andiamo adesso ad analizzare le modifiche e a comprenderne la
reale portata.
Ecco la futura versione dell’art. 119, comma 13-bis del Decreto
Rilancio:
“L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del
presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione
della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a),
nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni,
con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi
entro il 9 febbraio 2022. Nelle more dell’adozione
dei predetti decreti, la congruità delle spese è
determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini
ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)
del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della
lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di
cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3
agosto 2013, n. 90, di cui all’art. 1, commi 219-223, della Legge
27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’art. 16-bis, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917“.
Ma l’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio non
subisce alcuna modifica e prevede sempre:
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al
presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell’asseverazione e’ trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione
della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative.
Ricordiamo che la circolare
n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito un aspetto
importate sull’asseverazione di congruità delle spese sostenute,
ovvero che i prezzari individuati all’Allegato A, punto 13 del
Decreto
MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus),
potessero essere utilizzati unicamente per l’ecobonus 110% e non
per il sismabonus 110% o gli altri bonus edilizi che utilizzano le
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nasceva dal
presupposto che l’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto
Rilancio non facesse alcun riferimento al Decreto Requisiti tecnici
ecobonus ma al solo Decreto Asseverazioni.
La modifica al comma 13-bis risulta completamente scollegata ai
prezzari individuati all’Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti
tecnici ecobonus. Restano seri dubbi sulla portata normativa di
questa modifica.
Ma se dovesse essere confermata la nostra analisi,
la situazione resterà la stessa e quindi per l’asseverazione di
congruità del:
- ecobonus 110% è possibile utilizzare:
- i prezzari regionali o i prezzari DEI;
- in mancanza le analisi dei prezzi e in tali casi il tecnico può
anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I al Decreto
Requisiti tecnici ecobonus; - per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore,
l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici
per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al
Decreto Requisiti tecnici ecobonus; - i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro
il 9 febbraio 2022;
- sismabonus 110% e di tutti gli altri bonus edilizi che
utilizzano le opzioni alternative:- i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro
il 9 febbraio 2022; - nelle more della pubblicazione del decreto, è possibile
utilizzare i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini
delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli interventi.
- i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con
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