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Detrazioni fiscali e congruità delle spese: ancora fuori i prezzari DEI? – Lavori Pubblici

Il 12 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n.
157/2021 (Decreto anti-frode) che ha previsto nuove misure urgenti
per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
ed economiche. Un provvedimento d’urgenza nato a seguito della
denuncia dell’Agenzia delle Entrate su 4 miliardi di crediti
fiscali sui quali ha individuato particolari profili di
rischio.

Contrasto alle frodi: dall’1 gennaio 2021

Il Decreto anti-frode non sarà, però, convertito in legge. Ormai
è chiaro dopo il voto di fiducia da parte del Senato
all’emendamento sostitutivo degli articoli della prima sezione del
ddl n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024.

Nell’attuale versione di legge di Bilancio 2022, all’esame della
Camera dei Deputati oggi, sono previste le seguenti misure in
materia di contrasto alle frodi:

  • comma 28, lettera d-bis) – all’art. 119 del Decreto Legge n.
    34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 11, primo periodo, dopo le
    parole “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di
    cui all’articolo 121
    “, sono inserite le seguenti: “nonché
    in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei
    redditi
    ” e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di dichiarazione presentata direttamente dal
    contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto
    di imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il
    quale intenda utilizzare la dichiarazione nella dichiarazione
    redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di
    conformità”;
  • comma 28, lettera e) – all’art. 119 del Decreto Legge n.
    34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo
    le parole: “comma 13, lettera a)” sono inserite le
    seguenti: “, nonché ai valori massimi stabiliti per talune
    categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione
    ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022
    “; al quarto
    periodo, le parole: “del predetto decreto” sono sostituite
    dalle seguenti: “dei predetti decreti“;
  • comma 28, lettera e-bis) – all’art. 119 del Decreto Legge n.
    34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo,
    è inserito il seguente: “I prezzari individuati nel decreto di
    cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili
    anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con
    riferimento agli interventi di cui all’art. 16, commi da 1-bis a
    1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
    modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’art. 1,
    commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui
    all’art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
    “;
  • comma 29, lettera b) – all’art. 121 del Decreto Legge n.
    34/2020 (Decreto Rilancio) dopo il comma 1-bis è inserito il
    seguente: “1-ter. Per le spese relative agli interventi
    elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
    a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati
    relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
    presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
    interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è
    rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
    luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
    comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la
    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
    redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
    all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
    dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
    all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
    b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese
    sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
    Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
    comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di
    conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al
    presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole
    detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.
    Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
    opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
    dell’art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa
    regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a
    10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti
    comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui
    all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
    160
    “;
  • comma 30 – Dopo l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio
    2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
    2020, n. 77, è inserito il seguente: “Art. 122-bis. – (Misure
    di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
    Rafforzamento dei controlli preventivi) – 1. L’Agenzia delle
    entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della
    comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere,
    per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
    comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle
    opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e
    122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo
    controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati
    utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti
    ceduti e riferiti:
    a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle
    comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati
    presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
    dell’Amministrazione finanziaria;
    b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
    che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono
    correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe
    tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
    indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
    comma.
    2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui
    al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito
    del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la
    comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,
    ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della
    comunicazione di cui al comma l, la comunicazione produce gli
    effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
    3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
    l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei
    termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le
    quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma
    2.
    4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto
    legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle
    cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente
    decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi
    in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
    predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli
    obblighi ivi previsti.
    5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
    stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche
    progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
    “;
  • comma 31 – “L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle
    agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19
    maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a
    fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza
    epidemiologica da COVID19, ferma restando l’applicabilità delle
    specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita
    i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli
    articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 633
    “;
  • comma 32 – “Con riferimento alle funzioni di cui al comma
    31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi
    quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti
    ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti,
    in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e
    in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate
    procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni
    di cui all’articolo l, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre
    2004, n. 311
    “;
  • comma 33 – “Fatti salvi i diversi termini previsti dalla
    normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 32 è
    notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
    anno successivo a quello in cui è avvenuta la
    violazione
    “;
  • comma 34 – “Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni,
    con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste
    dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono
    applicati gli interessi
    “;
  • comma 35 – “Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34
    spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in
    ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai
    sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione
    della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza
    è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata
    con provvedimento del direttore
    “;
  • comma 36 – “Per le controversie relative all’atto di
    recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste
    dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
    “;
  • comma 41 – “Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è
    abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
    fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
    sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n.
    157
    “.

Congruità delle spese: quali prezzari utilizzare

Per comprendere come cambiano i riferimenti relativi
all’asseverazione di congruità delle spese sostenute, occorre
riferirsi al comma 28, lettere e) ed e-bis).

Delle modifiche chirurgiche che in un primo momento erano
accolte con un via libera ai prezzari della casa editrice privata
DEI per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Lo stesso Deputato del M5S, Riccardo Fraccaro, all’indomani
dell’approvazione da pare del Senato
aveva scritto sulla sua pagina Facebook
è stato introdotto
il prezziario DEI anche per i bonus ordinari
” e tutti ci
abbiamo creduto sulla parola.

Andiamo adesso ad analizzare le modifiche e a comprenderne la
reale portata.

Ecco la futura versione dell’art. 119, comma 13-bis del Decreto
Rilancio:

“L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del
presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione
della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a),
nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni,
con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi
entro il 9 febbraio 2022
. Nelle more dell’adozione
dei predetti decreti, la congruità delle spese è
determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini
ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)
del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della
lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di
cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3
agosto 2013, n. 90, di cui all’art. 1, commi 219-223, della Legge
27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’art. 16-bis, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917
“.

Ma l’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio non
subisce alcuna modifica e prevede sempre:

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al
presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell’asseverazione e’ trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione
della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative.

Ricordiamo che la circolare
n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate
aveva chiarito un aspetto
importate sull’asseverazione di congruità delle spese sostenute,
ovvero che i prezzari individuati all’Allegato A, punto 13 del
Decreto
MiSE 6 agosto 2020
(Decreto requisiti tecnici ecobonus),
potessero essere utilizzati unicamente per l’ecobonus 110% e non
per il sismabonus 110% o gli altri bonus edilizi che utilizzano le
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nasceva dal
presupposto che l’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto
Rilancio non facesse alcun riferimento al Decreto Requisiti tecnici
ecobonus ma al solo Decreto Asseverazioni.

La modifica al comma 13-bis risulta completamente scollegata ai
prezzari individuati all’Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti
tecnici ecobonus. Restano seri dubbi sulla portata normativa di
questa modifica.

Ma se dovesse essere confermata la nostra analisi,
la situazione resterà la stessa
e quindi per l’asseverazione di
congruità del:

  • ecobonus 110% è possibile utilizzare:
    • i prezzari regionali o i prezzari DEI;
    • in mancanza le analisi dei prezzi e in tali casi il tecnico può
      anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I al Decreto
      Requisiti tecnici ecobonus;
    • per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere
      sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore,
      l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
      ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici
      per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al
      Decreto Requisiti tecnici ecobonus;
    • i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con
      decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro
      il 9 febbraio 2022;
  • sismabonus 110% e di tutti gli altri bonus edilizi che
    utilizzano le opzioni alternative:
    • i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con
      decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro
      il 9 febbraio 2022;
    • nelle more della pubblicazione del decreto, è possibile
      utilizzare i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle
      regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini
      delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
      agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in
      base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’argomento è di primaria importanza. Tu che ne pensi? Se vuoi
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