di: Arch. Gaia Mussi
Gli interventi sulle pavimentazioni esistenti non sono sempre ammessi alle detrazioni fiscali. Ecco quando è possibile richiedere i bonus per i pavimenti.
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Le detrazioni fiscali permettono di recuperare le spese, o parti di esse, sostenute per diverse tipologie di intervento sugli edifici esistenti. Le detrazioni come l’Ecobonus o il Bonus Casa si susseguono nel tempo, con conferme e modifiche di anno in anno. Ma oltre ad orientarsi tra tutte le misure di detrazione fiscali disponibili, è importante conoscere esattamente quali interventi sono ammessi e a che condizioni– .
Alcuni lavori, infatti, possono dare adito a dubbi. Un esempio? Le pavimentazioni, non sempre detraibili. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quale intervento si esegue sui pavimenti?
Una prima specifica è inerente alla definizione di quanto è oggetto di intervento di ristrutturazione o riqualificazione. Infatti, i lavori possono riguardare differenti parti della stratigrafia del solaio.
In molti casi, quando si parla di rifacimento, il termine pavimentazione riguarda effettivamente solo la finitura superficiale dei solai interni o delle superfici esterne.
Non importa di che materiale si realizzano le nuove finiture, in sostituzione o in sovrapposizione dell’esistente- . In altri casi, invece, l’intervento può riguardare anche la struttura sottostante, ad esempio prevedendo il rifacimento di sottofondi e massetti. In altri ancora, la pavimentazione fa parte di un pacchetto tecnologico e impiantistico, ad esempio radiante. Però, ciò che rende o meno un’opera detraibile, è il contesto e lo scopo con cui viene realizzata.
Vediamo alcuni esempi.
Recupero del pavimento esistente, come opera di manutenzione ordinaria
In tutti i casi in cui il pavimento esistente di un’unità immobiliare è oggetto di un intervento di recupero con il solo scopo di migliorarne l’estetica e riportare la finitura allo stato iniziale, non sono ammesse detrazioni. Infatti, questa tipologia di lavori rientra nelle opere di manutenzione ordinaria, definite all’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia come l’insieme di “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Nel caso in cui si tratti di opere su parti comuni di un edificio condominiale (art. 1117 del Codice Civile), però, c’è un’eccezione e le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria della pavimentazione interna sono sempre ammesse al Bonus Ristrutturazione.- La detrazione è pari al 50% di quanto sostenuto per lavori di rimozione del pavimento esistente, realizzazione del nuovo sottofondo, fornitura e posa della nuova finitura o anche per la riparazione di un pavimento esistente senza sostituire le piastrelle. Nel caso delle pavimentazioni esterne condominiali, invece, è necessario rispettare il requisito di posare una pavimentazione che sia uguale in dimensioni e materiali alla precedente.
Come detrarre i costi per la pavimentazione in un intervento di manutenzione edilizia
Quanto detto non significa che i costi sostenuti per il rifacimento o la riparazione di una pavimentazione non siano mai ammessi ai bonus fiscali.
Infatti, nel caso in cui l’intervento venga eseguito a seguito di opere di manutenzione straordinaria, è possibile aggiungere alle voci di spesa detraibili anche quella relativa alla pavimentazione. Ad esempio, quando si spostano delle pareti interne è logico che si dovrà intervenire anche sulle relative pavimentazioni circostanti, che in questo caso sono detraibili.
Un altro esempio è il rifacimento dell’impianto idraulico del bagno- , che richiede generalmente anche il rifacimento delle finiture. Tutte le opere devono costituire un solo “pacchetto” di interventi, eseguiti contestualmente, e ricadere sotto opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione (art. 3 del Testo Unico dell’edilizia, punto b), c) e d)).
Ecobonus e Superbonus 110%: quando sono inclusi i pavimenti
I costi per le nuove pavimentazioni sono ammessi anche all’Ecobonus e al Superbonus 110% principalmente nei casi in cui rientrano in un intervento necessario a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio esistente. Per fare degli esempi, sono ammesse le spese degli interventi relativi ai solai confinanti l’esterno o contro terra. I lavori, infatti, rientrano in quelli messi in atto per migliorare le prestazioni dell’involucro opaco e, per essere ammessi, devono si rispettare i requisiti di trasmittanza previsti dal DM 6 agosto 2020.
Un altro caso riguarda la posa di nuovi sistemi di riscaldamento radiante a pavimento, che prevedono necessariamente anche il rifacimento del pavimento esistente.
In questo caso l’intervento rientra in quelli ammessi per il Superbonus 110%, purché si rispettino tutti i requisiti previsti, come l’esecuzione di almeno un intervento trainante e il salto di due classi energetiche.
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