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Detrazioni fiscali edilizia: a chi si può cedere il credito? – Lavori Pubblici

Il Decreto Rilancio (D.L. n.
34/2020
) oltre ad aver inserito nel nostro ordinamento
le detrazioni fiscali del 110% (superbonus),
ha previsto un’importante disposizione per la fruizione alternativa
delle agevolazioni per il settore dell’edilizia.

Le detrazioni fiscali in edilizia e la cessione del
credito

In particolare, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che
per gli anni 2020, 2021 e 2022 i contribuenti che hanno realizzato
uno degli interventi che accedono al superbonus possono optare, al
posto della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, per
due opzioni alternative:

  • lo sconto in fattura, operato dalle imprese e
    i professionisti che si sono occupati dell’intervento;
  • la cessione del credito ad altri soggetti tra
    i quali anche gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari.

Ma l’aspetto più interessante dell’art. 121 è che le due opzioni
alternative sono state estese anche alle spese sostenute negli anni
2020 e 2021 per interventi che accedono alle seguenti detrazioni
fiscali:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
    (bonus casa o ristrutturazioni
    edilizie
    ), ovvero la manutenzione straordinaria, il
    restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia
    sulle singole unità immobiliari nonché i precedenti interventi e
    quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni
    degli edifici;
  • gli interventi di riqualificazione energetica rientranti
    nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi
    di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
    comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o
    sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati
    congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico
    (ecosismabonus);
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche rientranti
    nel sismabonus; l’opzione può essere
    esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per
    l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici
    esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
    esterna, per i quali spetta il bonus
    facciate
    ;
  • installazione di impianti fotovoltaici,
    compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei
    veicoli elettrici
    , compresi quelli che danno diritto al
    Superbonus.

Ristrutturazione edilizia e cessione del credito: la risposta
dell’Agenzia delle Entrate

Sull’argomento cessione del credito è tornata anche l’Agenzia
delle Entrate che tramite la sua rivista telematica Fisco Oggi ha
risposto al seguente quesito:

Si può cedere anche a un familiare il credito derivante da
una ristrutturazione edilizia per la quale si ha diritto alla
detrazione del 50%?

Risposta che è già contenuta all’interno dell’art. 121 del
Decreto Rilancio, che l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente
confermato affermando “Si, qualora le spese siano state
sostenute negli anni 2020 e 2021 e siano relative agli interventi
elencati nel comma 2 dell’art. 121 del decreto legge n. 34/2020.
Tale articolo prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta
senza indicare limitazioni particolari sui soggetti che possono
riceverlo e senza che sia necessario verificare il collegamento con
il rapporto che ha dato origine alla detrazione
“.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che “Oltre al classico
caso di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi
necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore
degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari,
possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone
fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa,
società ed enti), anche se familiari
“.

Le modalità per la cessione del credito sono state definite
dall’Agenzia delle Entrate con il
provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847
,
modificato dal successivo provvedimento del 12
ottobre 2020, n. 326047
.

Invio comunicazione opzione: scadenza prorogata al 15 aprile
2021

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che il termine ultimo
per l’invio della comunicazione della cessione del credito è stato
prorogato al 31 marzo 2021 dal
provvedimento 22 febbraio 2021, n.
51374
 (scadenza porogata al 15 aprile
2021
con Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021, prot.
83933
)

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