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Detrazioni fiscali in edilizia: dall’Agenzia delle Entrate la super circolare con tutte le proroghe – Lavori Pubblici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stato dato il via
libera alle proroghe delle principali detrazioni fiscali in
edilizia che l’Agenzia delle Entrate ha illustrato nella nuova

circolare 1 aprile 2022, n. 9/E
.

Indice degli argomenti

Novità fiscali e legge di Bilancio 2022: la circolare del
Fisco

La nuova circolare entra nel merito delle novità fiscali che
riguardano:

  • la proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e
    dominicali;
  • la proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento
    energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili;
  • la proroga del bonus verde;
  • la proroga del bonus facciate;
  • il bonus affitto per i giovani;
  • le agevolazioni per lo sviluppo dello sport;
  • la proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici;
  • le società di capitali svolgenti attività di locazione
    immobiliare in via prevalente non quotate;
  • l’estensione a ricercatori e docenti della possibilità di
    optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il
    “rientro dei cervelli”;
  • gli enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di
    Bolzano;
  • il limite crediti compensabili.

Ecobonus

Relativamente ai bonus di cui all’art. 14 (ecobonus) e 16 (bonus
casa e bonus mobili) del D.L. n. 63/2013, l’Agenzia delle Entrate
rileva la proroga al 31 dicembre 2024. Con particolare riferimento
agli interventi di riqualificazione energetica, sarà possibile
utilizzare:

– la detrazione del 65% per le spese sostenute per gli
interventi:

  • di cui al comma 1 dell’articolo 14, ovvero delle spese
    sostenute per:
    • la riduzione del fabbisogno energetico per il
      riscaldamento;
    • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
      impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
      punto del sistema di distribuzione;
    • la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di
      edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
      verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
      finestre comprensive di infissi;
    • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
      calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
      fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
      ricovero e cura, istituti scolastici e università;
    • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
      pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
      sanitaria;
  • di cui al comma 2, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo 14,
    ovvero delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera
    delle schermature solari, nonché per l’acquisto e la posa in opera
    di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

– la detrazione del 70 o del 75% per le spese sostenute per gli
interventi di cui al comma 2-quater del citato articolo 14,
effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (“Per
le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli
edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1
spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione
spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti
comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno
la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.
39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni
di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio
“).

Il Fisco ricorda che la predetta agevolazione è:

– ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
    infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
    impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno
    pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
    (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;

– si applica nella misura del 65% per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE)
n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure
VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la
posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile avvalersi delle
detrazioni per interventi di efficienza energetica nella misura del
50%, relativi all’acquisto e alla posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro (limite di spesa 60.000
euro).

Bonus casa, sismabonus e bonus mobili

Proroga al 2024 anche per i bonus di cui all’art. 16 del D.L. n.
63/2013 ovvero il bonus ristrutturazione edilizia del 50%, il
sismabonus con aliquota maggiorata e il bonus per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un
immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio
edilizio.

Per quest’ultimo, il Fisco ricorda che il bonus è da ripartire
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo,
nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e
a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite di spesa previsto
fino al 31 dicembre 2021 era di 16.000 euro). La detrazione spetta
a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a
quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero
siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e
proseguiti in detto anno, il limite di spesa per l’acquisto dei
mobili e degli elettrodomestici è considerato al netto delle spese
sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della
detrazione.

In altri termini:

  • per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori
    siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre, se i lavori
    sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
  • per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori
    siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori
    sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Inoltre, se con riferimento a un intervento edilizio iniziato
nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per
7.000 euro, per i quali si fruirà della detrazione, sugli acquisti
che si effettueranno nel 2022 si potrà beneficiare di una
detrazione calcolata sull’importo massimo di 3.000 euro (10.000 –
7.000). Per gli acquisti effettuati nel 2022, invece, non spetterà
alcuna detrazione se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed
elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000
euro.

Bonus verde

Proroga al 2024 per il bonus verde di cui all’articolo 1, comma
12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
Si tratta di una detrazione pari al 36 per cento delle spese
documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze,
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi,
nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili. L’agevolazione in parola consiste in una detrazione,
dall’imposta lorda, del 36 per cento delle spese sostenute, nel
limite di spesa di 5.000 euro annui per unità immobiliare
residenziale e, pertanto, non superiore a 1.800 euro.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi
effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali,
entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per
unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi, la detrazione
spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile
a condizione che essa sia stata effettivamente versata al
condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese
quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione
degli interventi ivi indicati.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti
    non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini
    sopra indicati;
  • i lavori in economia; tale circostanza non esclude, tuttavia,
    che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per
    l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali
    e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che
    l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di
    riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda
    anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Bonus facciate

Proroga per tutto il 2022 per il bonus facciate di cui
all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di bilancio 2020), che viene ridotto dal 90% al 60%.

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