Salvo diverse disposizioni previste a livello regionale, i
termini di inizio e di ultimazione delle opere
stabiliti nel Permesso di Costruire possono essere
prorogati di 2 anni se il soggetto interessato invia
l’apposita comunicazione prima che i suddetti termini siano
scaduti.
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse la sussistenza di
motivi ostativi al rilascio della proroga, è necessario portare
avanti ad un contraddittorio procedimentale mediante adozione
del preavviso di diniego.
Proroga del permesso di costruire: quali caratteristiche per il
rilascio
A chiarire il punto è il Consiglio di Stato con
la sentenza
del 12 luglio 2024, n.
6237, che rigetta il ricorso proposto dal Comune
in riferimento all’inadempienza dell’Amministrazione sul
diniego della proroga nei confronti del soggetto
interessato.
Palazzo Spada ha ricordato che l’art. 30 del DL n. 69/2013,
nell’ambito delle semplificazioni in materia
edilizia, dispone che i termini stabiliti nel Permesso di
Costruire possano essere prorogati in via
straordinaria previa semplice
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