Le distanze tra edifici predeterminate dalla normativa, hanno
carattere cogente, in via generale ed astratta; considerando le
esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza,
il loro mancato rispetto non può che comportare il diniego
del permesso di costruire in sanatoria.
Distanze tra fabbricati: no alla sanatoria abusi se non
sono rispettate
A spiegarlo è il TAR Lazio con la sentenza del
22 luglio 2024, n.
14860, che ha respinto il ricorso contro il diniego
del permesso in sanatoria relativo ad opere costruite in
parziale difformità dal titolo originariamente
concesso, che hanno comportato il mancato rispetto delle
distanze tra fabbricati previste dal DM n. 1444/1968
(Limiti inderogabili in materia urbanistica).
Per quanto riguarda in particolare le distanze tra le
costruzioni, l’art. 9 del decreto dispone i limiti
da rispettare in base alle diverse zone omogenee territoriali e –
si precisa – tali limiti non possono
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