I balconi devono essere sempre considerati ai fini del calcolo
delle distanze tra fabbricati, trattandosi di sporgenze solide e
stabili che contribuiscono ad ampliare la
superficie dell’immobile, e che costituiscono quindi a
tutti gli effetti dei corpi di fabbrica.
Le sole parti delle quali si può non tener conto nel calcolo
delle distanze tra edifici, infatti, sono gli elementi
aggettanti che abbiano una funzione esclusivamente
artistica ed ornamentale, tra i quali non sono di certo
ricompresi i balconi.
Limiti urbanistici inderogabili: cosa prevede la legge
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 15 aprile 2024, n.
3398 che ha rigettato il ricorso proposto contro il
provvedimento di diffida dall’esecuzione dei lavori disposto dal
Comune, inerente la realizzazione di due balconi
in spregio alle distanze tra fabbricati.
Si spiega, nello specifico, che l’art.
41-quinquies della Legge n. 1150/1942 (Legge
Urbanistica), impone che in
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