Le normative in materia di distanze tra fabbricati e di distanze
dal confine sono finalizzate non solo ad evitare la formazione di
intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare
l’assetto urbanistico della zona e la
densità edificatoria in relazione
all’ambiente.
In conseguenza di ciò, ai fini del rispetto di tali normative,
quello che rileva è la distanza in sé, a
prescindere dal fatto che i fabbricati si fronteggino o
dell’eventuale esistenza di un dislivello tra i fondi in cui si
trovano.
Distanze tra fabbricati: limiti vanno osservati in modo
assoluto
A spiegarlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza
del 6 agosto 2024, n.
21991, che ha accolto il ricorso per l’annullamento
dell’ordine demolitorio e della condanna al risarcimento dei danni
a favore della proprietaria dell’immobile limitrofo, in quanto la
sentenza è risultata viziata da motivazione apparente, tenuto conto
della relazione del CTU
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