La sanatoria edilizia può essere concessa a fronte di opere
realizzate senza titoli o in totale difformità dagli stessi,
qualora queste dovessero risultare conformi alle
prescrizioni della disciplina urbanistico-edilizia vigenti
sia al momento della costruzione dell’illecito, sia al momento
della presentazione dell’istanza.
Non può quindi essere concesso l’accertamento di “doppia
conformità” per abusi che hanno determinato incrementi di
volumetria in area sottoposta a vincoli
paesaggistici, e che sono stati realizzati senza
rispettare le distanze minime tra fabbricati, obbligatorie
per qualsiasi tipo di manufatto, inclusi i locali tecnici e
accessori.
Distanze tra fabbricati: valgono per ogni punto
dell’edificio
Lo ribadisce il TAR Sicilia con la sentenza
del 29 novembre 2024, n.
3303, con cui ha rigettato il ricorso contro il
diniego dell’istanza di sanatoria relativa ad
opere risultate difformi dalla disciplina urbanistica ed edilizia,
realizzate in area di notevole interesse pubblico
e sottoposta quindi a vincolo paesaggistico, ai sensi del d.Lgs.
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