Con il via libera definitivo della Camera arrivato ieri 19 maggio, Il Dl Sostegni è diventato legge. Tra le principali innovazioni introdotte durante l’iter parlamentare, vi è una misura che ha l’obiettivo di tutelare il professionista con la sospensione degli adempimenti che lo riguardano direttamente o che riguardano un suo cliente, nel caso in cui venga contagiato dal Sars-CoV-2.
Di seguito le principali misure contenute nel provvedimento, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IL TESTO APPROVATO ALLA CAMERA
Sospensione dei termini per il professionista in caso di contagio
Una importante modifica, apportata nel corso dell’esame in Senato, prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.
In pratica, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, da parte del professionista contagiato da Sars-CoV-2, non costituisce inadempimento connesso alla scadenza dei termini e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Più precisamente, il professionista viene escluso dalla responsabilità professionale e da quella per inadempimento nel caso di ricovero in ospedale o di quarantena dovuti al Covid.
La sospensione della decorrenza dei termini scatta dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena e dura fino a trenta giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena. Alla scadenza del periodo di sospensione dei termini, il professionista ha sette giorni di tempo per procedere agli adempimenti.
Per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, la sospensione dei termini si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.
Infine, per ottenere il riconoscimento della sospensione, il professionista deve consegnare o inviare alla pubblica amministrazione interessata dall’adempimento il certificato medico (della struttura sanitaria o del medico curante) attestante la decorrenza dell’impedimento. Il certificato può essere inviato per raccomandata o tramite Pec.
Contributo a fondo perduto per i professionisti
Viene confermato quanto già disponeva il decreto legge sul contributo a fondo perduto per le partite Iva. Più nel dettaglio, il contributo è a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita Iva e residenti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019. Il modello e le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto sono stati pubblicati (il 23 marzo) con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’invio delle richieste è possibile fino al 28 maggio 2021 (qui la pagina dell’Agenzia delle Entrate con i dettagli). Con una modifica apportata al Senato è stato specificato che tale contributo non può essere oggetto di pignoramenti.
Per approfondire:
• Dl Sostegni, contributi a fondo perduto: pronti modello e istruzioni
• Dl Sostegni: fondo perduto e contributi “light” per i professionisti
Fondo autonomi e professionisti
Viene incrementato di 1,5 miliardi di euro il Fondo destinato a coprire il cosiddetto «anno bianco» contributivo stabilito dalla legge di Bilancio 2021. La dotazione Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti arriva così a 2,5 miliardi. L’efficacia della norma è subordinata però all’autorizzazione della Commissione europea. Va ricordato che la legge di Bilancio 2021 esonera parzialmente i professionisti, iscritti alle Casse di previdenza private, dal versamento dei relativi contributi, qualora abbiano subìto un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019. La misura è limitata ai professionisti con fatturato non superiore a 50mila euro (si fa riferimento ai redditi 2019).
Affinché il beneficio diventi operativo, occorre che venga pubblicato il decreto interministeriale (firmato dai ministri del Lavoro e dell’Economia). Lo scorso 7 maggio, con un comunicato, il ministero del Lavoro ha fatto sapere che il ministro Orlando ha firmato il provvedimento, che dovrà essere pubblicato nella sezione «Pubblicità legale» del sito del ministero.
Reddito di emergenza
La legge di conversione conferma anche il rinnovo del Reddito di emergenza (Rem) per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 (dovrebbe essere esteso con il Dl Sostegni bis che il governo si appresta ad emanare). Il Reddito di emergenza (Rem) – va ricordato – è un’indennità prevista per le famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa del difficile contesto economico innescato dalla pandemia. Possono beneficiarne anche i professionisti, qualora abbiano i requisiti previsti. L’aiuto economico – che è rivolto al nucleo familiare – si concretizza in un sussidio il cui importo mensile oscilla da 400 a 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31 maggio 2021 (comunicato dell’Inps).
Superbonus e Iva detraibile
Con una modifica all’articolo 119 del Dl 34 del 2020 viene stabilito che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Non entra nella legge di conversione la modifica al Dl Rilancio che prevedeva, anche per il bonus mobili, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito spettante. Tale misura era prevista in un emendamento che era stato approvato dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato. Il maxi-emendamento del Governo su cui in Aula, a Palazzo Madama, è stata votata la questione di fiducia, non ha confermato la misura. Stralciata anche la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche.
Sulla possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche agevolabili tramite Superbonus, si consiglia la lettura del seguente articolo: Superbonus, ok all’eliminazione delle barriere anche in assenza di over 65
35 milioni per le aree sottostanti il viadotto Genova-San Giorgio
Le risorse residue, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, nel limite di 35 milioni di euro, potranno essere trasferite direttamente al Comune di Genova. Tali risorse potranno essere utilizzate dal Comune per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova-San Giorgio.
di Mariagrazia Barletta
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