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Documenti per bonus facciate – La Legge per Tutti

I lavori ammessi, gli adempimenti da effettuare per usufruire della detrazione fiscale e la documentazione da conservare.

Con la legge di bilancio 2020 il Governo ha previsto uno sconto fiscale per abbellire gli edifici delle città italiane, denominato “bonus facciate”, che consente di recuperare la maggior parte dei costi sostenuti nell’anno in corso senza un limite massimo di spesa. Coloro che sono interessati all’argomento, in questo articolo troveranno una pratica guida all’utilizzo della detrazione. Qui, infatti, verranno illustrati quali sono i lavori ammessi, gli adempimenti previsti per usufruire dello sconto nonché i documenti per il bonus facciate, da conservare ed esibire a richiesta degli uffici.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare come questo bonus sia riservato esclusivamente agli edifici che si trovano in zone ampiamente edificate, ragion per cui le ville isolate e gli immobili rurali rimangono esclusi dallo sconto. Oltre al bonus facciate sono state confermate tutte le altre detrazioni fiscali già previste per chi effettua interventi sulla casa.

Cos’è il bonus facciate

Il bonus facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per il rifacimento (recupero o restauro) delle facciate esterne degli edifici esistenti, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, nonché per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

L’agevolazione fiscale si applica ai lavori realizzati su tutte le facciate esterne dello stabile, mentre non spetta per gli interventi effettuati sui prospetti interni dell’edificio, ovvero su quelli non visibili da strade, piazze o suolo ad uso pubblico. 

Per potere usufruire dello sconto fiscale, gli immobili devono essere ubicati nei centri storici (zona A) ovvero in aree sature o intensamente edificate (zona B) [1]  o in altre zone alle stesse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione dalle imposte, Irpef o Ires, è riconosciuta per tutte le spese sostenute nell’anno 2020; per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, si applica comunque fino alla data del 31 dicembre 2020.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da far valere nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 e dei nove anni successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. Non sono previsti limiti massima di spesa né un limite massimo di detrazione.

Quali soggetti possono beneficiare del bonus facciate

Possono beneficiare dell’agevolazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti (cioè coloro che pur risiedendo all’estero, producono reddito in Italia), che sostengono le spese relative agli interventi agevolati, possessori a qualsiasi titolo dell’immobile oggetto dei lavori.

Rientrano, quindi, nella categoria:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; 
  • gli enti pubblici e privati, che non svolgono attività commerciale; 
  • le società semplici; 
  • le associazioni di professionisti;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Rimangono esclusi dall’agevolazione i contribuenti che possiedono redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva quali ad esempio quelli che aderiscono al regime forfettario. Tuttavia, il bonus facciate sarà fruibile anche da questi soggetti se titolari di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per potere usufruire del bonus facciate, i contribuenti devono possedere o detenere l’immobile al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedente al predetto avvio.

In particolare, i soggetti interessati sono: 

  1. i proprietari dell’immobile, i nudi proprietari o i titolari di altri diritti reali di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  2. i conduttori e i comodatari, cioè coloro che detengono l’immobile rispettivamente in base a un contratto di locazione o di comodato, che sia stato regolarmente registrato. In entrambi i casi è necessario che il proprietario abbia prestato il consenso all’esecuzione dei lavori.  

Quali sono gli interventi ammessi nel bonus facciate

Gli interventi ammessi nel bonus facciate sono quelli realizzati per il recupero o il restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi o su unità immobiliari esistenti.

In particolare, l’agevolazione si applica: 

  • ai lavori di pulitura o tinteggiatura delle facciate esterne;
  • agli interventi di consolidamento e ripristino dei balconi e degli elementi decorativi quali ad esempio ornamenti o fregi, compresi i lavori di sola pulitura o tinteggiatura; 
  • alle opere di consolidamento, di miglioramento dell’efficienza energetica delle facciate o di ripristino di almeno il 10% degli intonaci dell’intero edificio.

Quali sono le spese detraibili

Le spese correlate agli interventi agevolabili, che si possono portare in detrazione sono quelle relative a:

  1. acquisto materiali;
  2. progettazione e altre prestazioni professionali quali ad esempio la redazione di perizie, l’esecuzione di sopralluoghi o il rilascio dell’Ape (Attestazione di prestazione energetica);
  3. installazione ponteggi;
  4. smaltimento materiale;
  5. Iva;
  6. imposta di bollo;
  7. diritti pagati per la richiesta di titoli abilitativi edilizi (permessi e licenze);
  8. tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Interventi di efficienza energetica: quando sono ammessi al bonus?

I lavori di rifacimento della facciata che sono volti anche al miglioramento dell’efficienza termica e che riguardano più del 10% dell’intonaco della superficie dell’edificio, per essere ammessi al bonus facciate devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 oltre ai valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008.

Come usufruire dell’agevolazione

Per avere la detrazione del 90% le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, anche per via telematica. 

Dal bonifico devono comunque evincersi:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del soggetto che usufruirà dello sconto fiscale;
  • la partita Iva o il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è stato effettuato il bonifico.

Inoltre, nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono indicare i dati catastali identificativi dell’immobile (sezione urbana, foglio, particella ed eventuale subalterno). Se i lavori sono stati realizzati dal conduttore o dal comodatario, occorre riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Tale adempimento non è necessario se i lavori realizzati sono consistiti in interventi di efficienza energetica. 

I contribuenti, altresì, devono comunicare la data di inizio dei lavori all’Asl competente per territorio, mediante l’invio di una raccomandata, qualora la stessa sia obbligatoria in base alle disposizioni dettate in materia di sicurezza dei cantieri nonché devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, la documentazione relativa agli interventi realizzati [2].

Quali documenti vanno conservati per il bonus facciate

I documenti che vanno necessariamente conservati ed esibiti a richiesta degli uffici, al fine di beneficiare della detrazione fiscale, sono:

  • le fatture che comprovano le spese effettivamente sostenute;
  • le ricevute del bonifico di pagamento;
  • le abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavori realizzati o, se non necessarie, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio dei lavori ed attesti che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • per gli immobili non ancora censiti, la copia della domanda di accatastamento.
  • le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili.

Nel caso di interventi eseguiti all’interno di un condominio vanno conservate ed esibite la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. 

Se le opere sono state effettuate dal detentore dell’immobile, questi deve conservare ed esibire la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

Per gli interventi di efficienza energetica in aggiunta agli adempimenti già sopra elencati, i contribuenti sono tenuti a conservare:

  • l’asseverazione a firma di un tecnico abilitato, attestante che gli interventi effettuati sono corrispondenti ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
  • l’Ape, redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e relativo ad ogni singola unità immobiliare per la quale si richiedono le agevolazioni. 

Gli adempimenti previsti per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa si applicano anche ai contribuenti titolari di reddito di impresa, qualora vogliano usufruire del bonus facciate. Tuttavia, per questi soggetti non è obbligatorio che il pagamento venga effettuato mediante bonifico.

Quando occorre inviare la comunicazione all’Enea

Per gli interventi di efficienza energetica va inviata all’Enea, esclusivamente per via telematica, una scheda descrittiva dei lavori realizzati, nel termine di 90 giorni dalla fine dei medesimi.

Nella stessa vanno riportati i dati identificativi dello stabile e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, il tipo di intervento realizzato, l’indicazione del risparmio annuo di energia che ne è derivato, il costo delle opere, comprensivo degli oneri professionali e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

I condomini come possono usufruire del bonus facciate?

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del bonus facciate possono essere compiuti da:

  1. uno dei condomìni, a tal fine delegato;
  2. oppure dall’amministratore del condominio.

Nella maggior parte dei casi, è comunque quest’ultimo che si occupa di indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e provvede agli altri adempimenti.

L’amministratore, altresì, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte di ogni singolo condomìno, rilascia una certificazione delle somme versate nonché attesta di avere adempiuto agli obblighi di legge.

In ultimo, l’amministratore conserva la documentazione originale da esibire a richiesta degli uffici.


note

[1] Decreto ministeriale n. 1444/1968.

[2] Decreto ministero delle Finanze n. 41/1998.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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