

Possono le donazioni di beni o prestazioni da
parte di soggetti privati all’amministrazione pubblica, effettuate
ai sensi dell’art. 8, comma 3 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice
dei Contratti Pubblici), configurarsi come
processi a rischio corruttivo?
Donazione di beni e servizi alle PA: i presidi anticorruzione
secondo ANAC
La risposta è affermativa: a chiarirlo è l’ANAC
tramite le FAQ aggiornate ad aprile 2025, nelle
quali viene espressamente indicato che le liberalità ricevute a
titolo gratuito rientrano nell’area generale di rischio
“Contratti pubblici” così come definita dalla legge n.
190/2012.
Di conseguenza, tali acquisizioni devono essere valutate nel
quadro del sistema di prevenzione della
corruzione, con la programmazione di misure specifiche da
inserire nella sezione “Anticorruzione e trasparenza” del
PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) o nel
PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza).
FAQ 1: quando scatta l’obbligo di valutazione del rischio
L’art. 8, comma 3, del Codice dei Contratti consente alle
amministrazioni di acquisire beni o prestazioni offerte da privati
senza corrispettivo. La norma, pensata per
valorizzare
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