Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus FacciateEcco tutte le proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia – BibLus-net

Ecco tutte le proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia – BibLus-net

Stampa articolo PDF

Con la legge di Bilancio 2022 sono prorogate al 2024 le detrazioni per la casa: ecobonus, bonus ristrutturazione, verde e mobili; al 2022 il bonus facciate

Via libera alle proroghe delle principali detrazioni fiscali in edilizia grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Le novità fiscali introdotte dal provvedimento vengono riepilogate nella nuova circolare 1° aprile 2022, n. 9/E che fornisce i primi chiarimenti in materia di imposte dirette a seguito delle modifiche introdotte dalla norma in evoluzione.

Prima di entrare nello specifico dell’agevolazione, ti consiglio uno strumento utile per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia:

Circolare 1° aprile 2022, n. 9/E

Il documento entra nel merito delle novità fiscali (vedi anche il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate) che riguardano:

  • la proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali;
  • la proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili;
  • la proroga del bonus verde;
  • la proroga del bonus facciate;
  • il bonus affitto per i giovani;
  • le agevolazioni per lo sviluppo dello sport;
  • la proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici;
  • le società di capitali svolgenti attività di locazione immobiliare in via prevalente non quotate;
  • l’estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli”;
  • gli enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano;
  • il limite crediti compensabili.

Il nostro articolo si sofferma sulla proroga al 31 dicembre 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (bonus verde); il bonus facciate è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%.

Ecobonus

Relativamente all’ecobonus, interventi di riqualificazione energetica, l’Agenzia delle Entrate rileva la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024 del termine previsto per avvalersi di tale detrazione.

In particolare, sarà possibile utilizzare la detrazione del 65% in merito alle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari, nonché per l’acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

Spetta, invece, la detrazione del 70 o del 75% per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Il Fisco ricorda, inoltre, che l’agevolazione in esame è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;

si applica, invece, nella misura del 65% per gli interventi di:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
  • contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile avvalersi delle detrazioni per interventi di efficienza energetica nella misura del 50%, relativi all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (limite di spesa 60.000 euro).

Bonus mobili

Prorogato al 2024 anche il bonus mobili per i contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del TUIR).

In pratica, è prevista un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dei detti interventi.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nella misura del 50%, delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite di spesa previsto fino al 31 dicembre 2021 era di 16.000 euro).

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici; nel caso siano stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, il limite di spesa per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

In altri termini:

  • per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
  • per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Inoltre, se con riferimento ad un intervento edilizio iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 7.000 euro, per i quali si fruirà della detrazione, sugli acquisti che si effettueranno nel 2022 si potrà beneficiare di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 3.000 euro (10.000 – 7.000). Per gli acquisti effettuati nel 2022, invece, non spetterà alcuna detrazione se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000 euro.

Bonus verde

Il bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) è stato anche prorogato a tutto il 2024.

Si tratta di una detrazione, dall’imposta lorda, pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il limite di spesa è di 5.000 euro annui per unità immobiliare residenziale e non superiore, quindi, a 1.800 euro.

Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In particolare, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
  • i lavori in economia.

Bonus facciate

Proroga a tutto il 2022 per il bonus facciate (di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di Bilancio 2020), che viene ridotto dal 90% al 60%.

La detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 60%, spetta per le spese sostenute nel 2022, relativamente agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del dm n. 1444/1968.

Ti ricordo che per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia puoi utilizzare 2 strumenti utili:

usBIM.superbonus
usBIM.superbonus
usBIM.superbonus

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment