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Ecobonus 110%: chi paga in caso di errore? – I-Dome.com

L’Ecobonus rientra nella schiera di agevolazioni del Superbonus 110% che permette la detrazione del 110% nell’ambito di specifici interventi. In questo articolo vedremo cosa si rischia in caso di errore nella compilazione della perizia e quali leggi tutelano il contribuente.

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L’Ecobonus permette agevolazioni del 110% riguardo interventi che hanno l’intento di: migliorare l’efficienza energetica, ridurre il rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Rispetto alle disposizioni già attive prevede alcune importanti novità sulle modalità attraverso le quali il bonus viene alla luce:

  • Fruizione del bonus fiscale tramite la cessione del credito d’imposta alle banche e altri intermediari finanziari;
  • Sconto in fattura” da parte del fornitore di beni/servizi relativi agli interventi agevolati.

Ecobonus 110%: quali rischi se il perito avesse commesso un errore?

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Immergiamoci in una fattispecie che potrebbe verificarsi, una volta stilata la perizia da parte del perito. Ipotizziamo di avere una villetta e di voler effettuare dei lavori rientranti nell’ecobonus 110%. Il tecnico, svolta e compilata la perizia, conferma che è tutto regolare.

Ipotizzando che in verità, dopo analisi approfondite, venga alla luce il contrario, cosa rischia il proprietario di casa? Quanto si è tutelati dall’assicurazione del tecnico? Ci si può rivalere su di lui?

Ecco le disposizioni giuridiche in materia

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In questo quadro, i tecnici che abbiano svolto la loro attività professionale in maniera falsa o erronea rispondono sempre dei danni arrecati ai contribuenti in sede civile. A ben vedere, tale responsabilità sussiste da prima dell’introduzione del Superbonus, in forza delle norme del Codice civile che disciplinano le prestazioni dei professionisti.

Vi è un’ulteriore norma che aggiunge un tassello in più a favore del contribuente, cioè la previsione per cui il professionista deve munirsi di idonea copertura assicurativa, d’importo non inferiore a 500mila euro e comunque parametrata al volume di attività da questi svolta nell’ambito del Superbonus. Questa ovviamente a garanzia dei danni che possono essere arrecati ai contribuenti e al bilancio dello Stato.

Mattia Anastasi
  • Scrittore e Blogger

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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