La normativa relativa alle detrazioni fiscali del
110% (superbonus)
prevede una serie di casistiche particolari. Alcune delle quali
hanno generato dubbi, domande e risposte.
Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione
L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto
l’accesso al superbonus anche nel caso di demolizione e
ricostruzione. Modalità che consente l’accesso sia al
Sismabonus 110% (interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63) che all’Ecobonus 110% (interventi trainanti
e trainati di cui ai commi 1 e 2, art. 119 del Decreto
Rilancio.
Mentre, come è ormai risaputo, l’accesso al Sismabonus non
richiede un passaggio da una classe di rischio sismico ad un’altra,
nel caso di Ecobonus 110% occorre sempre rispettare alcuni
requisiti minimi. Anche nel caso di demolizione e
ricostruzione.
Ecobonus 110% con demolizione e ricostruzione
L’art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio prevede che “nel
rispetto dei requisiti minimi” sono ammessi all’agevolazione anche
gli interventi di demolizione e ricostruzione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).
Stiamo parlando, quindi, di interventi di demolizione e
ricostruzione assentiti come “ristrutturazione
edilizia” che, come riportato dalla nuova versione
dell’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia, post
Decreto Semplificazioni, possono avvenire anche con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico. Anche con aumento volumetrico, se
ammesso dagli strumenti urbanistici comunali, pur ricordando che in
questo caso occorrerà avere due contabilità separate tra parte
esistente e parte ampliata, considerato che le spese su
quest’ultima non rientrano nell’ecobonus 110% (nel sismabonus
invece si).
I requisiti richiesti per la demolizione e ricostruzione
Come detto, anche nel caso di demolizione e ricostruzione sarà
necessario il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli
interventi di riqualificazione energetica. Quindi:
- per il cappotto termico, l’utilizzo di materiali isolanti che
rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 ottobre 2017; - garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o,
se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta; - redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e
dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
energetico.
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