L’ ecobonus 110 nasce da due esigenze: quella di dare voce e soluzione all’ attuale emergenza economica favorendo l’edilizia e le relative occupazioni e, dall’ altra, quella di dare ascolto all’emergenza climatica. Dal tentativo di coniugare le due esigenze derivano le misure previste per degli italiani.
Tutto inizia con il PNIEC ovvero il Piano Nazionale Integrato per l’ Economia e il Clima in cui vengono definiti gli obiettivi in termini nazionali al 2030 sulla riduzione delle emissioni di CO2, sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. Afferma il Ministro dello Sviluppo Economico:
L’ obiettivo dell’ Italia è contribuire in via definitiva ad un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale dell’ Unione Europea.
A tale scopo si è dato attuazione al Piano con decreti lgislativi di recepimento delle direttve europee. Arriviamo così all’ ecobonus 110 . Il primo di questi decreti è il decreto rilancio che al titolo sesto (art. 119) attenziona le misure fiscali. Analizziamo i requisiti per l’ ecobonus 110 e le spese ammesse.
Ecobonus 110: cos’ è?
L’ ecobonus 110 è una detrazione del 110 per cento per quelle spese di riqualificazione energetica delle abitazioni a carico del contribuente e documentate sostenute dal primo Luglio 2020 al trentuno Dicembre 2021. La ripartizione delle spese in detrazione viene effettuata in cinque quote annuali di ugual importo (per le spese del 2021), vedremo nel dettaglio la ripartizione.
Perchè detrazione? Perchè ad esser restituita non è l’ intera spesa maggiorata del 10 per cento in termini monetari bensì il 110 per cento della spesa di intervento come detrazione (IRPEF) alle future tasse da pagare.
La detrazione spetta in casi prestabiliti ovvero per:
- azioni di isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’ edificio che rappresentino almeno il 25% della superficie totale stessa
- installazione (su edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici) di impianti centralizzati per raffreddamento o riscaldamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore o sistemi ibridi in sostituzione ai vecchi impianti di climatizzazione esistenti. E’ sufficiente la sostituzione della sola caldaia.
Si tratta dei cosiddetti eventi trainanti a seguito dei quali (ne basta uno) si può accedere all’ incentivo.
Stufe a pellet o legna, termocamini e caminetti rientrano tra le ipotesi di impianto di riscaldamento.
Per rientrare nella categoria degli eventi a miglioramento energetico, per i primi due punti in elenco rientranti nel superbonus, gli inteventi dovranno comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’ edificio o almeno il raggiungimento di quella più alta.
Ecobonus 110: gli interventi al 110 per cento
Il miglioramento di prestazione energetica deve essere attestato con A.P.E pre e post azione rilasciato da un tecnico. Ai fini della valutazione del miglioramento energetico si tiene conto degli interventi sopra citati e in aggiunta dei cosiddetti interventi trainati. Si dicono trainate le azioni eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali (la realizzazione contestuale dà diritto alla detrazione al 110 per cento anche di quei lavori- come da Decreto-Legge 63 del 2013- normalmente detraibili al 65 o 50 %).
Rientrano tra le azioni trainate, detti anche interventi aggiuntivi: il cambiamento degli infissi, l’ inserimento di impianti fotovoltaici, la soppressione di barriere architettoniche per agevolare lo spostamento di persone di età superiore ai 65 anni o portatori di handcap. Aggiungiamo a questi, fra gli altri, anche l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
In caso di intervento antisismico l’ecobonus 110 si estende anche agli impianti fotovoltaici eventualmente installati senza limitazioni sul numero di abitazioni interessate. Unico requisito è il rientrare in una delle zone da 1 a 3 (esclusa la zona 4 quindi).
Qui un video-guida completo ed esaustivo di Vincenzo Madera esperto di edilizia:
Ecobonus 110, a chi spetta?
Visti gli interventi ammessi passiamo ora agli edifici sui quali questi eventi possono realizzarsi e dare al contribuente il beneficio della restituzione (in compensazione sulle tasse) del 10 per cento rispetto alle proprie spese.
Si tratta di condomini, persone fisiche purchè non nell’ ambito dell’ esercizio di attività di impresa o professione, Istituti autonomi case popolari, più brevemente IACP, organizzazioni a finalità sociali e senza scopo di lucro, cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Non rientrano quindi attività industriali artigianali e commerciali.
Per chi è in possesso di più appartamenti potrà usufruire dell’ ecobonus 110 solo sulle parti esclusive di due unità rimanendo privo di limite l’ intervento sulle parti in comune. Sì, perchè sono ammesse anche le spese sostenute da persone fisiche che risiedono in abitazioni composte da 2 a 4 unità immobiliari (accatastate distintamente) aventi unico proprietrio o in comproprietà.
L’ ecobonus 110 riguarda tanto le prime quanto le seconde case ma con un’ importante precisazione. Non è richiedibile per le categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Ecobonus 110: come funziona
Il primo passo verso l’ ecobonus 110 è quello di verificare che i propri immobili vi rientrino e nel caso di super ecobonus calcolare che gli interventi (tra trainati e trainanti) comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche.
Definite con l’impresa addetta le modalità di esercizio (analizzeremo le tre opzioni), il contribuente e l’impresa dovranno ottenere dal Comune documenti e approvazioni relative.
Si precisa che l’ attestazione della prestazione energetica deve esser allegata alla dichiarazione del tecnico ed inviata all’ agenzia ENEA.
Il tecnico dovrà quindi certificare che i lavori siano eseguiti correttamente e il rispetto dei requisiti e degli importi massimi di spesa.
Facciamo inoltre un esempio pratico
Supponiamo inoltre di aver precedentemente sostituito la caldaia beneficiando dell’ ecobonus e di voler effettuare un nuovo intervento comunque previsto tra quelli ammessi all’ ecobonus 110. L’Agenzia delle Entrate specifica che nessuna preclusione è prevista se non il divieto di un utilizzo distorto dell’agevolazione in questione.
Quanto dura l’ ecobonus 110 : le tempistiche da rispettare
Le tempisiche cui sono legate le spese da portare in detrazione dipendono dalla categoria interessata dall’incentivo. In via generale possono esser detratte le spese dal primo Luglio 2020 al 30 Giugno 2022. Come accennato le somme da detrarre vengono suddivise in cinque quote annue dello stesso importo ma fino a 2021. Per le spese relative al 2022 infatti le quote annue previste sono quattro e non cinque. I condomini avranno tempo fino al 31 Dicembre 2022 a patto che a fine Giugno 2022 abbiamo completato almeno il sessanta per cento dei lavori.
Gli istituti autonomi case popolari avranno invece più tempo potendo estendere l’ ecobonus 110 alle spese sostenute fino al 31 Dicembre 2022. Il limite di tempo si prolunga all’ ultimo di Giugno 2023 nel caso di completamento del 60 % dei lavori con riferimento alla fine dell’anno precedente (2022).
L’ ecobonus 110 prevede la possibilità di effettuare a zero i lavori detraendo il 110 per cento della spesa dalle future tasse. Per chi non paga un importo così alto in tasse?
Vengono qui in soccorso le altre due opzioni previste. Quella della cessione del credito e dello sconto in fattura. Vediamole.
Ecobonus 110 senza anticipo, è possibile?
Per la felicità degli Italiani è possibile effettuare i lavori ammessi dal Decreto Rilancio senza esborso monetario usufruendo dello sconto in fattura.
L’azienda addetta ai lavori, in questo caso, accetta di effettuare uno sconto totale (del 100 per cento quindi) della spesa prevista. Di conseguenza all’ impresa passerà il credito del 110 per cento della spesa sempre sottoforma di detrazione in cinque quote annuali (quattro per le spese del 2022).
Per lavori complessivi di euro 10.000, ad esempio, che l’ impresa abbia completamente scontato in fattura al contribuente, la prima otterrà un credito del centodieci per cento, cioè euro 11.000
Ultima alternativa alla detrazione in compensazione per pagare meno tasse è quella della cessione del credito di imposta a favore di terzi, come istituti di credito.
La scelta dello sconto in fattura o cessione del credito richiede che il contribuente comunichi la sua scelta all’Agenzia delle Entrate mediante modulo disponibile sul sito e approvato con il provvedimento del 12 Ottobre 2020. La comunicazione deve essere effettuata entro la fine di Febbraio dell’anno successivo alla spesa indicando i dati catastali, del cessionario, la data di cessione e il valore.
Il cessionario accetterà (o meno) la cessione direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla relativa piattaforma così da poter visualizzare direttamente al proprio cassetto fiscale il credito e utilizzarlo in compensazione presentando il modello F24 telematicamente.
Chi riceve il credito potrà a sua volta cederlo. Sconto in fattura e cessione del credito sono ammessi per tutti i bonus previsti dall’ Agenzia delle Entrate fino alla fine del 2021. Unica eccezione per il superbonus che dà diritto a queste due opzioni fino al 2022.
Ecobonus: le ultime novità
Partendo dalla novità più importante ma anche meno recente, il Decreto Rilancio ha portato al 110 per cento le detrazioni per le ristrutturazioni legate all’ ecobonus – riqualificazione energetica (e al sismabonus).
La seconda novità più rilevante riguarda le semplificazioni delle comunicazioni. Gli interventi del super ecobonus 110 e sismabonus, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione, andranno comunicati con un modulo ad hoc, la Cilas e non più Scia, una novità che si accompagna al venir meno dell’ obbligatorietà della verifica dello stato legittimo.
La cilas è quindi dal 5 Agosto 2021 il modulo unico per avviare i lavori legati Super bonus.
Quello della semplificazione è stato un provvedimento voluto per facilitare il ricorso ad una misura di ampo raggio e rilevanza come quella dell’ ecobonus 110. Un bonus volto alle imprese e persone fisiche con uno sguardio più ampio alle esigenze climatiche.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.