Come sappiamo, con il decreto Rilancio (qui lo speciale di QuiFinanza) il Governo Conte ha introdotto importanti incentivi per i lavori di ristrutturazione relativi a efficientamento energetico, adeguamenti anti-sismici, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Le categorie ammesse all’ecobonus
Il cosiddetto superbonus al 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Non tutti, però, ne hanno diritto. Ecco quali sono le categorie ammesse all’ecobonus:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e comunque aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Il bonus non è valido per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Cosa succede in caso di false dichiarazioni
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto previsto, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi.
Ai soggetti che dovessero rilasciare attestazioni false si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Questi soggetti stipulano comunque una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, e comunque non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta in ogni caso la decadenza dal beneficio.
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