Proroga dell’ecobonus 110 al 2022. Nella legge di bilancio 2021 è stato introdotto un emendamento che ha di fatto prorogato la validità del superbonus fino al 30 giugno 2022, consentendo anche ulteriori sei mesi (ovvero fino al 31 dicembre) per i lavori già iniziati. E non sono le uniche novità della finanziaria.
L’emendamento prevede che il superbonus, o ecobonus 110, venga prorogato fino al 30 giugno 2022, ma per chi a giugno di quell’anno, abbia già concluso il 60% dei lavori è prevista una proroga fino al 31 dicembre 2022. Inoltre è prevista che la spesa sostenuta nell’arco del 2022 sia recuperata in quattro rate e non in cinque. Inoltre viene prorogata l’agevolazione dell’ecobonus 110 fino al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute per gli istituti autonomi di case popolari (IACP). Se alla data del 30 giugno 2022 sulle case popolari sono stati effettuati almeno il 60% dei lavori, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Secondo Luca Sut, deputato dei 5 stelle e firmatario dell’emendamento “era il massimo che si potesse ottenere in occasione di questa manovra di bilancio (…) e siamo ottimisti: gli italiani hanno già dimostrato di apprezzare la nostra idea. Pressenteremo un Ordine del Giorno in chi chiederemo un impegno preciso al governo di trovare le coperture per aggiungere un altro anno di maxi agevolazione ai due che abbiamo davanti”. L’obiettivo è quindi la proroga al 2023.
Ecobonus 110 nella legge di bilancio, le ultime novità
Ma non è l’unica novità alla legge di bilancio 2022 che riguarda l’ecobonus 110. Si chiariscono infatti alcuni dei punti un pò oscuri dell’articolo 119 del decreto rilancio che è quello che ha introdotto il superbonus. Prima di tutto viene chiarito il concetto di “funzionalmente indipendente”, spiegando che l’unità immobiliare può ritenersi tale se dotata di tre delle seguenti installazioni o manuefatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
La detrazione del bonus 110 si applica anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Possono accedere alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici. Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
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