Ecobonus casa 2022: quali sono le percentuali di detrazione di cui si può beneficiare? Gli importi variano a seconda della tipologia di intervento realizzato sull’abitazione: vediamo nel seguente articolo come funziona.
L’Ecobonus 2022 è rivolto a tutti i contribuenti che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento di efficientamento o che detengono altri diritti reali di godimento sullo stesso, oltre ai condòmini per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.
Le percentuali di detrazione di cui si può beneficiare, però, variano in base alla tipologia di intervento realizzato sulla casa: vediamo in che modo.
Detrazione del 50%
La detrazione del 50% spetta per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A);
- interventi di efficienza energetica relativi all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Infine, ricordiamo che dal 1° aprile 2022 è online il nuovo portale bonusfiscali.enea.it dove trasmettere all’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, i dati sugli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.
Detrazione del 65%
La detrazione del 65%, invece, spetta per:
- le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione UE, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Detrazione del 70 e 75%
La detrazione del 75%, infine, spetta per le spese riferite ad interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. L’ammontare complessivo delle spese sostenute non deve essere superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La detrazione scende al 70% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
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