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L’utilizzo del credito d’imposta derivante dall’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni di CO2 ed elettrici può avvenire con qualsiasi debito e senza limitazioni.
E’ quanto contenuto nella risposta n. 240 del 29 aprile 2022, pronunciata a seguito di istanza di una società importatrice, che ha maturato ingenti crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni di CO2 ed elettrici (legge n. 145/2018 – Bilancio 2019), utilizzandoli solo parzialmente, in compensazione con le ritenute Irpef operate sui redditi dei propri dipendenti in qualità di sostituto d’imposta.
Si chiede se è possibile fruire l’ecobonus in questione anche con ulteriori tipologie di tributi.
L’Amministrazione finanziaria ricorda che i crediti a favore delle imprese costruttrici o importatrici sorgono a fronte di una mera anticipazione finanziaria effettuata dalle medesime per conto dello Stato, e che le stesse non sono le effettive destinatarie delle agevolazioni ma semplici intermediari che intervengono nel rapporto tra l’Erario e gli acquirenti dei veicoli e che, per espressa previsione normativa, sono obbligate a recuperare l’anticipazione sostenuta (erogazione ai clienti di contributi statali) sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
In materia è intervenuto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2021 che ha determinato le modalità attuative delle agevolazioni in parola ai sensi del quale il bonus può essere utilizzato in compensazione per il versamento dei tributi e contributi, che possono essere pagati tramite modello F24, elencando, solo a titolo esemplificativo:
- imposte dirette;
- IRAP;
- IVA;
- ritenute e trattenute;
- addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
- contributi INPS;
- premi INAIL.
Inoltre, non si applicano i limiti dell’articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ecobonus compensabile con altri tributi
In conclusione, non ci sono impedimenti all’utilizzo dei crediti in discorso in compensazione, per il pagamento tramite modello F24 delle maggiori imposte dovute in seguito ad accertamenti o alla definizione tramite gli strumenti deflativi del contenzioso (acquiescenza, accertamento con adesione, eccetera) o, in caso di ricorso, per il pagamento di tributi, e relativi interessi, su base frazionata in pendenza del processo.
Trasferimento del credito d’imposta nel consolidato fiscale
In merito alla possibilità di trasferire il credito d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, si afferma che la consolidante e le partecipanti allo stesso possono trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Inoltre, il trasferimento può avvenire per la compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi.
L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire per consentire i controlli automatizzati sulla capienza del plafond delle agevolazioni disponibili; nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 vanno indicati:
nel campo “CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione;
nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale del titolare (se diverso dal soggetto di cui al punto precedente) che ha trasferito il credito d’imposta comunicato dal MISE nell’ambito del consolidato, unitamente al codice identificativo “62”.
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