È possibile utilizzare lo strumento della cessione del
credito per sfruttare l’Ecobonus
nell’acquisto di una caldaia a condensazione? Una
domanda interessante posta da un contribuente a Fisco
Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle
Entrate.
Caldaia a condensazione e cessione del credito per Ecobonus: la
risposta del Fisco
Ricordiamo che il cd. Ecobonus, come stabilito dall’art. 14 del
D.L. n. 63/2013, prevede una detrazione d’imposta
del 50% o del 65% per le spese
sostenute per interventi di efficientamento
energetico. Tale detrazione è ripartita in 10
quote annuali di pari importo.
In particolare, è prevista una detrazione del 50% per
sostituzione e installazione di:
- Serramenti e infissi;
- Schermature solari;
- Caldaie a biomassa;
- Caldaie a condensazione classe A.
La detrazione sale al 65% per i seguenti
interventi:
- Riqualificazione globale dell’edificio;
- Caldaie condensazione classe A+ (sistema termoregolazione
evoluto); - Generatori di aria calda a condensazione;
- Pompe di calore;
- Scaldacqua a pdc;
- Coibentazione involucro;
- Collettori solari;
- Generatori ibridi;
- Sistemi di building automation;
- Microcogeneratori.
- Ecobonus: requisiti di accesso
Ecobonus e caldaia: cosa fare per avere la detrazione
Per potere utilizzare le agevolazioni fiscali
relative all’Ecobonus, è necessario:
- sostituire, integralmente o parzialmente, un impianto
di climatizzazione invernale esistente; - che la caldaia installata possieda una determinata
efficienza energetica stagionale; - essere in possesso, per impianti di potenza termica non
superiore a 100 kW, della certificazione del
produttore, dalla quale risultino i requisiti tecnici
richiesti (per potenze superiori occorre l’asseverazione redatta da
un tecnico abilitato); - aver trasmesso telematicamente una scheda informativa
all’Enea; - aver effettuato il pagamento con bonifico bancario o postale e
indicato nel modello di versamento la causale, il codice fiscale
del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il
codice fiscale della ditta o del professionista che ha effettuato i
lavori (bonifico parlante).
Ecobonus e caldaie a condensazione: requisiti tecnici
Come già segnalato, l’intervento deve configurarsi come
sostituzione totale o parziale dell’impianto di
climatizzazione invernale esistente con uno dotato di generatore a
condensazione e non come nuova installazione.
Inoltre:
- il nuovo generatore di calore a condensazione può essere
ad aria o ad acqua; - in tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono
installate su tutti i corpi scaldanti valvole
termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla
certificazione del fornitore, oppure un altro sistema di
termoregolazione per singolo ambiente; - per gli interventi con caldaie a condensazione di classe A,
l’efficienza energetica per il riscaldamento
d’ambiente del generatore deve essere (ηs) ≥ 90%; - per interventi con caldaie a condensazione di classe A+, deve
essere installato un sistema di termoregolazione
evoluto appartenente alle classi V, VI oppure VIII della
Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; - per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori d’aria calda a condensazione, il
rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a
carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere ≥ 93 +
2 log Pn; - nel caso di impianto con potenza nominale maggiore di
100 kW, deve essere adottato un bruciatore di tipo
modulante; la regolazione climatica deve agire direttamente sul
bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri
variabili o sistemi assimilabili; - vanno rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia
urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza
(impianti, ambiente, lavoro).
Infine, per interventi effettuati dopo il 6 ottobre 2020:
- per i generatori a condensazione ad acqua di potenza superiore
a 400 kW, è richiesto un rendimento termico utile
maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI
15502; - la potenza termica complessiva dei nuovi
generatori installati non può superare per più del 10% la potenza
dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia
motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di
riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. - nel caso di generatori di calore unifamiliari
combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS),
sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
Ecobonus e cessione del credito
Come per il Superbonus 110% e altri
benefici fiscali, anche nel caso di spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica è possibile
optare per la cessione del corrispondente credito ai
fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad
altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del
credito.
La cessione va comunicata in via telematica
all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese
che danno diritto alla detrazione.
Le modalità per comunicare l’opzione della cessione e le
istruzioni per la compilazione del modello sono contenute nel
provvedimento del 20 luglio 2021 dell’Agenzia
delle Entrate.
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