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Ecobonus e limiti di spesa sostituzione serramenti: non occorre l’asseverazione – CASA&CLIMA.com

L’istante deve sostituire i serramenti nella casa di sua proprietà, sita in provincia di Monza e Brianza, zona climatica E. Riporta che secondo il produttore è possibile scegliere, secondo convenienza, se applicare i limiti di spesa dell’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020 del MiSE e del Ministero del Lavoro, oppure, avvalendosi di un tecnico che asseveri la congruenza dell’intervento, si possono utilizzare i parametri del listino di Regione Lombardia o i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

In merito, l’istante precisa che in quest’ultima situazione si avrebbe un ulteriore aggravio di costi in quanto ciò comporterebbe la necessità di redigere un computo metrico e la relativa valutazione ed asseverazione dei prezzi. Ciò posto, chiede di precisare se per l’intervento in oggetto (il cui iter è semplificato già dal 2008 senza obbligo di asseverazione), valgano i limiti dell’Allegato I appena citato o se si possa derogare e costruire un prezzo limite ad hoc per ogni fornitura, avvalendosi dell’asseverazione di un tecnico, pur non essendo obbligatorio.

A questo quesito – Interpello 904-689/2021 – ha risposto l’Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Dopo aver richiamato la normativa in oggetto, la Dre Lombardia ha concluso che, nel caso di specie, qualora l’intervento che l’istante intende effettuare rientri tra quelli di “sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”, si applica la previsione di cui al paragrafo 2.1, lettera a) dell’Allegato A, secondo il quale l’asseverazione in commento può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei requisiti tecnici. Di conseguenza, come indicato anche dalla circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.4.7, il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito agli interventi che accedono all’Ecobonus, attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti. Per tale intervento, dunque, si applicano in ogni caso i limiti di cui all’Allegato I.

In allegato la risposta della Dre Lombardia a interpello 904-689/2021

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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