Ecobonus e sismabonus, si ha diritto alle agevolazioni in alternativa all’ecosismabonus. Lo spiega la risposta all’interpello numero 419 del 29 settembre 2020: se un intero edificio è posseduto da un unico proprietario e ci sono parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, il soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati su tali parti.
Ecobonus e sismabonus, in quali casi si ha diritto ad entrambe le detrazioni e quando può essere richiesto l’ecosismabonus?
A fornire chiarimenti è la risposta all’interpello numero 419 del 29 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
L’ecosismabonus può essere applicato per determinati lavori di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica su condimini minimi.
Nel caso in cui non venga rispettato tale requisito si può alternativamente usufruire delle due detrazioni separatamente: ecobonus e sismabonus.
Nel caso in cui un intero edificio è posseduto da un unico proprietario e ci sono parti comuni a due o più unità immobiliari accatastate in modo distinto, il soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati su tali parti.
Ecobonus e sismabonus, detrazione per interventi su parti comuni dell’edificio
Con la risposta all’interpello numero 419 del 29 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate spiega per quali interventi si può ottenere l’agevolazione del cosiddetto ecosismabonus e quando, invece, si ha diritto all’ecobonus e al sismabonus separatamente.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 419 del 29 settembre 2020
- Interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. ecosismabonus) effettuati su parti comuni di edifici (art. 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
Nello specifico l’istante fa sapere di voler realizzare lavori che prevedono una ricostruzione con una volumetria inferiore, un miglioramento sismico di almeno 2 classi, degli interventi di risparmio energetico, una fusione di due unità immobiliari in un’unica residenziale ed uno spostamento dell’edificio di circa 20 metri.
Gli interventi sarebbero realizzati in una fabbrica principale, composta da 2 unità immobiliari, con parti comuni, un’abitazione (A/4), un edificio produttivo ed un’ex-stalla fienile (F/2) strumentale all’attività agricola.
L’istante chiede pure di sapere se può applicare il bonus mobili per quanto riguarda gli interventi relativi al corpo di fabbrica secondario.
Le richieste dell’istante si articolano nei seguenti punti:
- se il corpo di fabbrica principale può essere considerato un condominio minimo;
- in caso di risposta negativa se si può applicare due plafond di spesa relativo alle due unità immobiliari per le detrazioni previste per interventi antisismici;
- se è possibile spostare la ricostruzione;
- se l’ex-stalla può essere considerata un’unità immobiliare indipendente;
- se si può usufruire del bonus mobili relativo agli interventi effettuati sull’unità abitativa.
Nella parte iniziale della risposta, l’Agenzia delle Entrate spiega che gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ovvero l’ecosismabonus, spetta in alternativa alle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, ossia l’ecobonus e il sismabonus.
Chiarimenti a riguardo sono forniti nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E.
Gli interventi devono essere realizzati, in base a procedure autorizzatorie successive al 1° gennaio 2017, su parti comuni di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, secondo quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, la disciplina di riferimento è l’articolo16-bis del TUIR.
In questo caso gli interventi devono essere effettuati su edifici esistenti: sono cioè esclusi i fabbricati di nuova costruzione.
Tali edifici devono inoltre essere dotati di impianti di riscaldamento negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile.
Ecobonus e sismabonus: le parti comuni dell’edificio
La circolare 8 luglio 2020, n. 19/E precisa che se un intero edificio è posseduto da un unico proprietario e sono presenti parti comuni a due o più unità immobiliari, accatastate in modo distino, il soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati su tali parti comuni.
Come viene messo in evidenza nel documento di prassi:
“La locuzione «parti comuni di edificio residenziale» deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.”
Nel caso specifico dell’interpello, il corpo principale dell’edificio è l’unità abitativa mentre gli altri due edifici accatastati autonomamente sono considerate pertinenze.
Non essendoci, dunque, parti comuni l’istante non può usufruire della detrazione prevista per interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, ovvero l’ecosismabonus.
Potranno invece essere richieste le altre due agevolazioni in modo distinto, ovvero l’ecobonus e il sismabonus.
Devono quindi essere rispettati gli adempimenti specifici per ognuna delle agevolazione e la gestione contabile deve avvenire in modo separato.
Per le unità collabenti, accatastate come F/2, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento in linea con le caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo n. 311 del 2006.
In questo caso si potrà applicare il sismabonus previsto dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ma nel limite di spesa di 96.000.
Per quanto riguarda invece l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, la detrazione prevista dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, spetta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione stabilita dall’articolo 16-bis del TUIR.
Devono inoltre essere effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero il testo unico dell’edilizia.
In questo caso, quindi, l’istante potrà usufruire delle agevolazioni fiscali in questione.
Ecobonus e sismabonus: in quali casi si applica il superbonus 110%
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ricorda che in alcuni casi può essere applicato anche il superbonus 110%, previsto dal decreto Rilancio ossia all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
Tale agevolazione è prevista per specifici interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e per gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Le detrazioni spettano per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Sull’agevolazione ha fornito i primi chiarimenti la circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, che ha definito nel dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Le modalità attuative sono state fornite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
In base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, riguardo alla detrazione i contribuenti possono optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
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