Con la risoluzione 34/E/2020, pubblicata ieri, 25 giugno, l’Agenzia delle entrate si è “arresa” all’interpretazione giurisprudenziale ed è tornata sui suoi passi, rivedendo i precedenti chiarimenti al fine di riconoscere il bonus e il sismabonus per tutti gli interventi effettuati dalle imprese.
Sul punto giova ricordare che, con la risoluzione 303/E/2008, l’Agenzia delle entrate aveva escluso la possibilità di beneficiare dell’ecobonus per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che eseguono interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
La successiva risoluzione 340/E/2008 era poi intervenuta per precisare che “per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”. È stato conseguentemente escluso il riconoscimento del beneficio in esame ad una società esercente attività di pura locazione, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, poiché costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
La tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate nelle due citate risoluzioni ha generato un ampio contenzioso, che l’ha vista, in numerosi casi, soccombente: d’altra parte, nessuna norma di legge espressamente esclude la possibilità di beneficiare del bonus energia nei richiamati casi.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha precisato, con più pronunce, che “Il beneficio fiscale, …, di cui all’articolo 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (cfr. Cassazione, nn. 19815/2019, 19816/2019, 29162/2019 e 29164/2019) ovvero “su edifici riassegnati ai soci” (cfr. Cassazione, n. 29163/2019).
D’altra parte, come evidenza la Corte di Cassazione, la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non è contemplata dall’articolo 1, comma 344, L. 296/2006.
Alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia delle entrate ha quindi ritenuto “che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”)”.
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