Come previsto dalla legge a partire da oggi 15 aprile per gli eco incentivi relativi a Ecobonus e Superbonus vanno applicate le nuove tabelle dei prezzi massimi previsti, per alcune tipologie di prodotti, dal decreto MITE “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” .
Decreto che, come già segnalato, oltre ad aggiornare i costi massimi di alcuni interventi/ prodotti incentivati (tra cui la sostituzione dei serramenti) attraverso Ecobonus e Superbonus tenendo conto dell’aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell’andamento del mercato, con l’articolo 4 (riportato a chiusura) è intervenuto sulle procedure e i criteri di asseverazione dei costi massimi per tipologia di intervento modificano gli allegati A, punto 13 e I del precedente decreto rilasciato dal Mise ed ora non più in vigore.
Molto opportunamente sia sulla definizione dei prezzi per Ecobonus e Superbonus che sulle intervenute modifiche delle procedure di asseverazione lo stesso MITE è intervenuto con puntuali spiegazioni articolate nelle FAQ diffuse nei giorni scorsi e delle quali vi abbiamo qui già notizia.
Articolo 4
(Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”)
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole “nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15” sono aggiunte le seguenti: “e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b)”;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole “dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio” sono sostituite dalle seguenti: “dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio”.
c) all’Allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:
“13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli 6
interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;
d) l’Allegato I è sostituito dal seguente…”.
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