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Ecobonus: fissati i tetti massimi per gli interventi – Ambiente Sicurezza Web

Pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022

Ecobonus: fissati i tetti massimi per gli interventi con il decreto del ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63).

I costi, specificati nell’allegato al decreto, si riferiscono agli interventi per i quali la richiesta  del titolo edilizio, laddove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Gli stessi costi rappresentano il riferimento per l’asseverazione da parte del tecnico abilitato.

Per impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici valgono i limiti di spesa specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, D.L. n. 34/2020.

Modifiche, infine, per il decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 relativo ai «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus».

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022 

Definizione dei  costi  massimi  specifici  agevolabili,  per  alcune
tipologie di beni,  nell’ambito  delle  detrazioni  fiscali  per  gli
edifici. (22A01629)

(Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63)

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e, in particolare, l’art. 2, che ha istituito il Ministero

della transizione ecologica, affidandogli le  funzioni  e  i  compiti

dello Stato in materia  di  politica  energetica  gia’  spettanti  al

Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi» e, in  particolare,  l’art.  16-bis,  che  ha  istituito  il

cosiddetto «Bonus ristrutturazioni edilizie»;

Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento

energetico nell’edilizia»;

Visto il  decreto  legislativo  10  giugno  2020,  n.  48,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la  direttiva

2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la  direttiva

2012/27/UE sull’efficienza  energetica,  della  direttiva  2010/31/UE

sulla  prestazione  energetica  nell’edilizia,  e   della   direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)» e, in particolare, l’art. 1, commi da 344  a  349,

istitutivi del cosiddetto «Ecobonus»;

Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l’art.  1,

commi 219-222, istitutivi del cosiddetto «Bonus facciate»;

Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  140,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure

urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»;

Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2021, n.  157,  recante  «Misure

urgenti per il contrasto alle frodi nel  settore  delle  agevolazioni

fiscali  ed  economiche»,  che  ha  modificato  la   disciplina   del

Superbonus e degli strumenti di cessione  del  credito  e  sconto  in

fattura;

Visto il decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2013,   n.   90,   recante

«Disposizioni urgenti per il recepimento della  direttiva  2010/31/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla

prestazione  energetica  nell’edilizia  per  la   definizione   delle

procedure d’infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche’

altre disposizioni in materia di coesione sociale» e, in particolare:

l’art. 14, comma 3-ter, che ha previsto l’adozione di uno o  piu’

decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro  dell’ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ed  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti,  per  la  definizione  dei  requisiti

tecnici   che   debbono   soddisfare   gli   interventi   ammissibili

all’Ecobonus, compresi i massimali di  costo  specifici  per  singola

tipologia di intervento, nonche’  le  procedure  e  le  modalita’  di

esecuzione di controlli a campione delle istanze;

l’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, istitutivo del  cosiddetto

«Sismabonus»;

l’art. 16-ter che ha introdotto l’agevolazione  delle  detrazioni

fiscali per l’installazione di colonnine per la ricarica dei  veicoli

elettrici;

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,

nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19» (nel seguito anche: «decreto rilancio») e, in particolare:

l’art. 119, comma 13, in base al quale: «Ai fini della detrazione

del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione  per  la

cessione o per lo sconto di cui all’art. 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2  e  3  del  presente

articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti

previsti  dai  decreti  di  cui  al  comma  3-ter  dell’art.  14  del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita’

delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una

copia  dell’asseverazione  e’  trasmessa,  esclusivamente   per   via

telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro

dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono  stabilite  le  modalita’   di   trasmissione   della   suddetta

asseverazione e le relative modalita’ attuative;

b) per gli interventi di cui  al  comma  4,  l’efficacia  degli

stessi al fine della riduzione del rischio sismico e’ asseverata  dai

professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della

direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo

le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai

collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del

28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi’  la

corrispondente congruita’ delle spese  sostenute  in  relazione  agli

interventi  agevolati.  Il  soggetto  che  rilascia   il   visto   di

conformita’  di  cui  al  comma  11  verifica   la   presenza   delle

asseverazioni e  delle  attestazioni  rilasciate  dai  professionisti

incaricati.»;

l’art. 121, commi 1 e 2, in base al quale possono optare  per  la

cessione del credito o lo sconto in fattura, in  luogo  dell’utilizzo

della detrazione spettante, i soggetti  che,  negli  anni  2020-2024,

sostengono  spese  per  i  seguenti  interventi:  a)   recupero   del

patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b),

del Testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  b)  efficienza

energetica di cui all’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e  di

cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119; c) adozione di misure  antisismiche

di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies  del  decreto-legge  4

giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3

agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’art. 119; d) recupero  o

restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi  inclusi  quelli

di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui  all’art.  1,  comma

219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione  di

impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del

Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ivi  compresi

gli interventi di cui ai commi 5  e  6  dell’art.  119  del  presente

decreto; f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei  veicoli

elettrici di cui all’art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.

63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,

e di cui al comma 8 dell’art. 119;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

del  28  febbraio  2017,  n.  58,  recante  «Linee   guida   per   la

classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche’  le

modalita’ per l’attestazione, da parte di  professionisti  abilitati,

dell’efficacia   degli   interventi    effettuati»    e    successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto

2020,  recante  «Requisiti  tecnici  per  l’accesso  alle  detrazioni

fiscali per la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  –  c.d.

Ecobonus»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana – Serie generale – n. 246 del 5 ottobre  2020  (nel  seguito

anche: «decreto requisiti tecnici») e, in particolare:

l’art. 3, comma 2, il  quale  prevede  che  «l’ammontare  massimo

delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi

di cui all’art. 2, fermi restando i limiti di cui all’allegato B» sia

calcolato nel rispetto dei  massimali  di  costo  specifici,  secondo

quanto riportato al punto 13 dell’allegato A;

il punto 13 dell’allegato A che ha  definito  le  procedure  e  i

criteri  di  asseverazione  dei  costi  massimi  per   tipologia   di

intervento, regolando altresi’ le modalita’ di calcolo dei  massimali

di costo per le spese professionali ammissibili;

l’allegato I che riporta i «Massimali specifici di costo per  gli

interventi   sottoposti   a    dichiarazione    del    fornitore    o

dell’installatore ai sensi dell’allegato A»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo  economico  6  agosto

2020, recante  «Requisiti  delle  asseverazioni  per  l’accesso  alle

detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici –

cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica

italiana – Serie generale – n. 246 del 5 ottobre  2020  (nel  seguito

anche: «decreto asseverazioni»);

Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  che  ha  modificato   la

disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e

sconto in fattura, nonche’ introdotto nuove procedure di controllo da

parte dell’Agenzia delle entrate e, in particolare, l’art. 1, che:

al comma 28, lettera h), ha modificato l’art. 119, comma 11,  del

decreto-legge n. 34 del  2020,  estendendo  l’obbligo  del  visto  di

conformita’ ad altre casistiche nell’ambito del Superbonus;

al comma 28, lettera i), ha modificato l’art. 119, comma  13-bis,

del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  prevedendo  che  ai  fini

dell’asseverazione   della   congruita’   delle   spese   si   faccia

«riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma  13,

lettera a), nonche’ ai valori massimi stabiliti, per talune categorie

di beni, con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica»,

nonche’ che i prezziari di cui  al  comma  13,  lettera  a),  debbono

intendersi applicabili, ai fini dell’asseverazione  della  congruita’

delle spese, anche  agli  interventi  di  cui  al  Sismabonus,  Bonus

facciate,  Bonus  ristrutturazioni  edilizie  e  agli  interventi  di

riduzione del rischio sismico di cui al Superbonus;

al comma 29, ha aggiunto, all’art. 121 del  decreto-legge  n.  34

del 2020, un nuovo comma 1-bis, prevedendo, in caso di utilizzo degli

strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, per  le  spese

connesse agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo  articolo,

a eccezione degli interventi di importo inferiore a  10.000  euro,  o

classificati come attivita’ di edilizia libera: a) la  richiesta  del

visto di conformita’; b)  che  «i  tecnici  abilitati  asseverano  la

congruita’ delle spese sostenute secondo  le  disposizioni  dell’art.

119,  comma  13-bis»,  nonche’  di  ricomprendere,   tra   le   spese

detraibili, anche quelle per il rilascio del visto di  conformita’  e

delle asseverazioni dei tecnici abilitati;

al comma 42, ha aggiunto al decreto-legge n. 34 del 2020,  l’art.

119-ter, introducendo un regime di agevolazione  per  gli  interventi

volti al superamento e all’eliminazione di barriere  architettoniche,

garantendo, anche in  tal  caso,  la  possibilita’  di  accesso  agli

strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura;

Ritenuto  opportuno  che  i  costi  massimi  agevolabili  per   gli

interventi  di  riqualificazione  energetica  degli   edifici   siano

definiti in coerenza con gli attuali  massimali  specifici  di  costo

dell’allegato I e tengano conto dell’aumento dei costi delle  materie

prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell’andamento del mercato;

Decreta:

                               Art. 1

                              Finalita’

1.  Il  presente  decreto  definisce  i  costi  massimi   specifici

agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruita’  delle  spese

di cui all’art. 119, comma 13,  lettera  a)  e  all’art.  121,  comma

1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente  a

quanto previsto all’art. 2.

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alla

tipologia di beni individuata dall’allegato A  per  la  realizzazione

degli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge n.

34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruita’ delle  spese

in caso sia di fruizione diretta della detrazione  sia  di  esercizio

dell’opzione  ai  sensi  dell’art.  121,  comma   1,   del   medesimo

decreto-legge n. 34 del 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  agli

interventi  per  i  quali  la  richiesta  del  titolo  edilizio,  ove

necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

                               Art. 3

                      Costi massimi ammissibili

1. Fermo restando  l’ammontare  massimo  delle  detrazioni  fiscali

concedibili  e  l’ammontare  della  spesa   massima   ammissibile   a

detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruita’  delle  spese

per gli interventi nel  rispetto  dei  costi  massimi  specifici  per

tipologia di intervento di cui all’allegato A, nonche’  conformemente

alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di

impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia  elettrica

e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i

limiti di spesa specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del

decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai sensi dell’art. 119, comma 15, del decreto-legge  n.  34  del

2020, per gli interventi di cui  all’allegato  A  sono  ammessi  alla

detrazione gli oneri per le prestazioni professionali  connesse  alla

realizzazione degli interventi, per la  redazione  dell’attestato  di

prestazione energetica (APE), nonche’ per l’asseverazione di  cui  al

comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’allegato

A al decreto ministeriale Requisiti tecnici.

4. Per le tipologie di intervento non ricomprese  nell’allegato  A,

l’asseverazione di cui al comma 1 certifica  il  rispetto  dei  costi

massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle

regioni e dalle  province  autonome  o  i  listini  delle  camere  di

commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competenti   sul

territorio ove e’ localizzato l’edificio  o  i  prezziari  pubblicati

dalla casa editrice DEI.

                               Art. 4

Modifiche al decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  del  6

  agosto  2020,  recante  «Requisiti  tecnici  per   l’accesso   alle

  detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici

  – c.d. Ecobonus».

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  6  agosto

2020,  recante  «Requisiti  tecnici  per  l’accesso  alle  detrazioni

fiscali per la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  –  c.d.

Ecobonus», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 5, comma 1,  lettera  f),  dopo  le  parole  «nonche’

quelle di cui all’art. 119, comma 15» sono aggiunte le  seguenti:  «e

all’art. 121, comma 1-ter, lettera b)»;

b) all’art. 8, comma 1, le  parole  «dal  decreto  del  Ministero

dello sviluppo economico di cui all’art. 119, comma  13,  lettera  a)

del decreto Rilancio» sono sostituite dalle  seguenti:  «dai  decreti

adottati ai sensi dell’art. 119,  commi  13,  lettera  a)  e  13-bis,

secondo periodo, del decreto Rilancio»;

c) all’allegato A, il punto 13 e’ sostituito dal seguente:

«13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruita’ delle spese,  il

tecnico abilitato allega il computo  metrico  e  assevera  che  siano

rispettati i costi massimi specifici per tipologia di  intervento  di

cui all’allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’art. 119, commi 1  e  2,  del  decreto

Rilancio;

b) interventi che ai  sensi  del  presente  allegato  prevedono

l’asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all’art.  14  del

decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui  alla  lettera

b), che optano per  le  opzioni  di  cui  all’art.  121  del  decreto

Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al  punto  13.1,

l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o  della  spesa  massima

ammissibile e’ calcolato esclusivamente sulla base dei costi  massimi

specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei  punti  13.1  o

13.2 evidenzino che i costi per  tipologia  di  intervento  sostenuti

sono maggiori di quelli massimi  ammissibili  definiti  dal  presente

decreto, la detrazione e’ applicata entro i predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell’art. 119, comma 15, del decreto Rilancio  sono

ammessi alla detrazione di cui all’art. 1, comma 1, gli oneri per  le

prestazioni   professionali   connesse   alla   realizzazione   degli

interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica

(APE), nonche’ per  l’asseverazione  di  cui  al  presente  allegato,

secondo i valori  massimi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della

giustizia 17 giugno 2016, recante  “Approvazione  delle  tabelle  dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma  8,  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016.”».;

d) l’allegato I e’ sostituito dal seguente:

«Allegato I

Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui  al  presente

decreto  sono  quelli  definiti  dal  decreto  del   Ministro   della

transizione ecologica  di  cui  all’art.  119,  comma  13-bis,  terzo

periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti,

per talune categorie di beni.».

                               Art. 5

                 Aggiornamento ed entrata in vigore

1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno,  i  costi

massimi di cui all’allegato A al presente decreto sono aggiornati  in

considerazione  degli  esiti  del   monitoraggio   svolto   da   ENEA

sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge  n.

34 del 2020 e dei costi di mercato.

2. Il presente decreto,  di  cui  l’allegato  A  costituisce  parte

integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

ALLEGATO A

Costi massimi specifici

 

 Tipologia di intervento
Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) – zone climatiche A, B, C 960 €/m2
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) – zone climatiche D, E, F 1.200 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno 276 €/m2
Interno 120 €/m2
Copertura ventilata 300 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno 144 €/m2
Interno/terreno 180 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Zone climatiche A, B e C
– Esterno/diffusa 180 €/m2
– Interno 96 €/m2
– Parete ventilata 240 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
– Esterno/diffusa 195 €/m2
– Interno 104 €/m2
– Parete ventilata 260 €/m2
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
– Serramento 660 €/m2
– Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 780 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
– Serramento 780 €/m2
– Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 900 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione 276 €/m2
Impianti a collettori solari
Scoperti Piani vetrati

Sottovuoto e a concentrazione

900 €/m2

1.200 €/m2

1.500 €/m2

Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)
Pnom ≤ 35kWt

Pnom > 35kWt

240 €/kWt

216 €/kWt

Impianti con micro-cogeneratori
Motore endotermico / altro

Celle a combustibile

3.720 €/kWe

30.000 €/kWe

Impianti con pompe di calore (*)
Tipologia di pompa di calore                           Esterno/Interno

Compressione di vapore elettriche o azionate            Aria/Aria da motore primo e pompe di calore ad

assorbimento                                                         Altro

Pompe di calore geotermiche

 

720 €/kWt (**)

 

1.560 €/kWt

2.280 €/kWt

Impianti con sistemi ibridi (*) 1.860 €/kWt
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)
Pnom ≤ 35kWt

Pnom > 35kWt

420 €/kWt

540 €/kWt

Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 litri di accumulo

Oltre 150 litri di accumulo

1.200 €

1.500 €

Installazione di tecnologie di building automation 60 €/m2

 

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

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