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Ecobonus: l’omessa comunicazione all’ENEA non comporta la decadenza dall’agevolazione – Fisco 7

Ecobonus: l’omessa comunicazione all’ENEA non comporta la decadenza dall’agevolazione - Fisco 7

L’ecobonus non decade in caso di omessa comunicazione all’Enea, in quanto quest’ultima ha finalità meramente statistiche e di monitoraggio dei dati. E’ quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7657 del 21 marzo 2024.

Il processo riguardava una comunicazione emessa a seguito di controllo formale 36-ter del Dpr 633/72, tramite la quale l’Agente della Riscossione disconosceva al contribuente la detrazione Irpef per spese di riqualificazione energetica di un fabbricato a causa dell’assenza della comunicazione Enea.

Entrambe le Commissioni, provinciale e regionale, avevano annullato la cartella del contribuente su presupposto che l’omessa o tardiva comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione fiscale (c.d. ecobonus), che trova la sua ragione giustificativa nell’effettività del costo sostenuto”.

Posizione in favore del contribuente poi ribadita ulteriormente dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 7657 del 21 marzo 2024, ha definitivamente chiarito che la semplice tardività nella comunicazione non è individuata dalle norme come causa
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