Per poter fruire dell’Ecobonus è necessario che le opere siano
classificate, in base al titolo edilizio, nella categoria della
ristrutturazione edilizia, così come definita dal Testo Unico
Edilizia (DPR 380/2001, art. 3, lett. d). L’apparato normativo è
chiaro in tal senso, considerato che sia la L. 296/2006 (art. 1,
co. 344-349) che il DL 63/2013 (art. 14), entrambi relativi alle
detrazioni per riqualificazione energetica, fanno riferimento ad
interventi eseguiti su edifici già esistenti, escludendo le nuove
costruzioni.
Non sempre, però, gli interventi edilizi sono classificabili in
una sola delle categorie previste dal TUE. Si pensi al caso di
opere caratterizzate da un certo grado di complessità, in cui ci si
può trovare di fronte a un singolo titolo edilizio che inquadra gli
interventi sia come ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. d),
del TUE) che come nuova costruzione (art. 3, lettera e) del TUE).
Ad esempio, ciò avviene tipicamente quando si prevede l’ampliamento
delle originarie consistenze edilizie, con il fine di realizzare un
nuovo e più
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