Per usufruire delle agevolazioni fiscali come
Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate l’articolo 121 del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio)
ha previsto alcune alternative: la “cessione del credito
d’imposta” o lo “sconto in fattura“.
Questi meccanismi devono essere utilizzati necessariamente nel caso
di soggetti IRES, come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n.
561/2021.
Detrazione fiscale e opzioni alternative: nuovo intervento del
Fisco
Nel caso in esame, un Fondo pensione senza scopo di lucro
qualificabile come fondo “preesistente”, per avviare un progetto di
sviluppo e valorizzazione urbanistica su un complesso immobiliare
di proprietà, ha richiesto:
- se in qualità di soggetto passivo Ires possa beneficiare delle
agevolazioni previste dal Sismabonus, Ecobonus e Bonus
facciate; - se, per i medesimi interventi, possa fruire delle detrazioni
attraverso i meccanismi alternativi della “cessione del
credito d’imposta” o dello “sconto sul
corrispettivo“.
Detrazioni fiscali: i soggetti beneficiari
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito quali sono i soggetti aventi
diritto alle agevolazioni Ecobonus,
Sismabonus e Bonus
Facciate:
- residenti e non residenti sul territorio dello Stato Italiano,
titolari di qualsiasi tipologia di reddito che possiedono o
detengono l’immobile oggetto dei lavori in base ad un titolo
idoneo; - persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli
enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale,
le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i
soggetti che conseguono reddito d’impresa; - titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi
sugli immobili da essi posseduti o detenuti a prescindere dalla
loro qualificazione come “beni merce”, “strumentali” ovvero “patrimoniali”.
Gli “incapienti”
Anche i soggetti incapienti possono usufruire
delle detrazioni Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate in due
diverse modalità:
- sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari
al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito
d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari (c.d. “sconto in fattura”) - cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla
detrazione fiscale spettante ad altri soggetti ivi inclusi gli
istituti di credito ed altri intermediari finanziari con facoltà,
per tali ultimi soggetti, di successiva cessione.
Nel caso dell’istanza proposta, la risposta dell’AdE è stata
favorevole: in qualità di soggetto IRES potrà accedere, per le
spese sostenute entro il 31 dicembre
2021, alle detrazioni previste per la riqualificazione
energetica e sismica dei fabbricati e per il recupero delle
facciate degli immobili (Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate)
tramite i meccanismi alternativi. Questo perché la tassazione del
patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione
preesistenti (e quindi da un soggetto IRES) ai sensi dell’articolo
17, comma 6, del decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252,
prevede un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, per cui l’Istante non potrà utilizzare direttamente le
predette detrazioni in diminuzione dell’imposta lorda, ma optare,
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione
delle detrazioni in una delle modalità alternative previste
dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.