Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta 241/2021, nel caso di immobili accatastati come unità in corso di definizione per usufruire dell’agevolazione i lavori dovranno essere qualificati dall’ufficio tecnico del Comune come interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione. Per il completamento degli immobili in costruzione, infatti, il superbonus non è ammesso. Nel caso specifico, però, risulta che l’immobile è interessato ad un provvedimento di ricostruzione in seguito ad un terremoto. Quindi si tratta a tutti gli effetti di un immobile esistente per il quale, perciò, l’agevolazione potrebbe essere ammessa. in questo caso il superbonus è riconosciuto in riferimento al numero di unità per uso abitativo presenti nell’edificio. Quindi se si tratta di tre abitazioni ai fini del superbonus per il consolidamento l’importo massimo di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna unità. Aanche per quel che riguarda il Superbonus energetico occorre moltiplicare per tre i tetti di spesa previsti per gli interventi trainanti che devono consentire la riduzione di due classi energetiche del consumo dell’edificio. Per quel che riguarda gli interventi trainati, la detrazione del 110% è ammessa solo per due immobili presenti nell’edificio. Per il terzo appartamento si potrà comunque usufruire dell’ecobonus con le aliquote ordinarie.
Source: repubblica.it
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