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Edilizia libera e normativa regionale: no a ipotesi nuove rispetto al Testo Unico Edilizia

Edilizia libera e normativa regionale: no a ipotesi nuove rispetto al Testo Unico Edilizia

Le Regioni possono estendere la disciplina sull’edilizia libera
a “interventi edilizi ulteriori”, salvo che non rientrino nelle
ipotesi di cui all’art. 10 o all’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), quindi tra quelli soggetti
a permesso di costruire o subordinati a segnalazione certificata di
inizio di attività in alternativa al permesso di costruire.

Questo perché, come già rilevato dalla Corte Costituzionale, la
disciplina del Testo Unico Edilizia è normativa espressiva dei
princìpi fondamentali in materia di governo del territori» e quindi
l’attività demandata alla Regione si inserisce pur sempre
nell’ambito derogatorio definito dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del
2001, attraverso la enucleazione di interventi
tipici
da sottrarre a permesso di costruire e SCIA
(segnalazione certificata di inizio attività), senza pensare di
poter rendere cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi.

Edilizia libera: quali “interventi ulteriori” sono
ammissibili? 

Sulla competenza legislativa in materia edilizia si è soffermata
la Corte di Cassazione con la sentenza
del 19
…continua a leggere

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