Affinché un manufatto sia definibile come “pergotenda”
realizzabile nel regime dell’edilizia libera, è necessario che si
configuri come opera temporanea e facilmente
amovibile, finalizzata solo a proteggere il fabbricato
esistente dal sole o dagli agenti atmosferici.
In tale ottica, l’organismo principale dell’opera dev’essere
rappresentato dalla stessa tenda, mentre la struttura sottostante
deve risultare come un mero elemento accessorio
che ha come unici scopi quelli di sostegno ed estensione.
Pergotenda in edilizia libera: i requisiti da soddisfare
Lo ha ribadito il TAR Lazio con la sentenza del 14
marzo 2024, n.
5224, che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza
di demolizione di un’opera abusiva realizzata senza titoli
all’interno di un’area plurivincolata e su suolo di proprietà
comunale.
Non è parsa condivisibile innanzitutto la tesi secondo cui il
manufatto sarebbe configurabile come una “pergotenda” installabile
in edilizia libera, in quanto le consistenti dimensioni, il
notevole impatto visivo prodotto, i materiali impiegati per la
struttura
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