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Elaborati grafici: Superbonus toglie, Regolamento edilizio chiede – Lavori Pubblici

Una delle maggiori problematiche riscontrate negli ultimi anni
nel comparto edilizio (oltre alla volatilità delle norme) è il
mancato ed in alcuni casi pessimo coordinamento tra la normativa
edilizia con quella fiscale.

Edilizia e detrazioni

Non è un mistero, infatti, che da oltre un decennio il
legislatore abbia attuato una politica di contenimento del consumo
del suolo, privilegiando gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente. Ne sono testimoni le recenti norme che hanno
messo in piedi le detrazioni fiscali del 110%, conosciute come
superbonus 110%.

In questo caso, la normativa agevolativa (l’art. 119, comma
13-ter del Decreto Legge n. 34/2020) ha attuato un pericolosissimo
sconfinamento delle norme di natura fiscale con quelle edilizie.
Nel caso di interventi di superbonus puro che non prevedono
demolizione e ricostruzione dell’edificio è, infatti, prevista la
presentazione di una particolare comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA-Superbonus o CILAS), molto diversa da quella
ordinaria nazionale (e di quelle recepite a livello regionale).

Contenuti a parte, alla CILAS è previsto l’obbligo di allegare
alcuni documenti tra cui l’elaborato progettuale, i cui contenuti
sono definiti all’interno del modello
approvato dal Ministero della Funzione Pubblica
L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in
forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario per
una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà
allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli
interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno
2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente
una sintetica descrizione dell’intervento, che può essere inserita
direttamente nel presente modello
“.

In via teorica, niente elaborati grafici da allegare alla
CILAS.

Il Regolamento edilizio della Regione Siciliana

Proprio recentemente la Regione Siciliana ha approvato il
Regolamento
Tipo Edilizio Unico
al cui interno (art. 26) sono definite
anche le norme che riguardano il cartello di cantiere che dovrà
avere una dimensione minima di 160×90 o 40×60 e contenere le
seguenti indicazioni:

  • estremi della data di presentazione della comunicazione
    asseverata o della segnalazione certificata di inizio
    attività;
  • data e numero del permesso di costruire;
  • il nome del titolare, del costruttore, del direttore lavori,
    del progettista, del calcolatore delle opere strutturali, del
    coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
    l’esecuzione dei lavori (D.L. 494/96);
  • il nome degli installatori degli impianti e, qualora sia
    previsto il progetto, il nome dei progettisti degli impianti
    (D.P.R. 447/91);
  • il nome dell’impresa assuntrice dei lavori e del responsabile
    del cantiere;
  • il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
    Protezione.

Lo stesso articolo 26 prevede che “Nei cantieri edili devono
essere tenuti a disposizione copia dell’eventuale titolo
abilitativo e dei relativi elaborati grafici. L’assuntore dei
lavori deve essere presente in cantiere o deve assicurare la
presenza permanente in loco di persona idonea che lo rappresenti,
quale responsabile di cantiere
“.

All’interno del cantiere si dovrà, dunque, mettere a
disposizione copia dell’eventuale titolo abilitativo e dei
relativi elaborati grafici
. Ci si chiede se questi elaborati
grafici potranno non essere prodotti nei cantieri di superbonus
110% per i quali non è previsto l’obbligo di allegarli alla
CILAS.

© Riproduzione riservata

Source: lavoripubblici.it

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