Le innovazioni introdotte dal nuovo codice dei contratti in
materia di programmazione e di progettazione di lavori pubblici
hanno un impatto significativo anche sull’organizzazione delle
attività e la contabilizzazione delle relative spese nei bilanci
degli enti locali che è opportuno indagare nelle more della
necessaria riscrittura, a cui sta lavorando Arconet, dei principi
contabili introdotti con il decreto ministeriale 1 marzo 2019, in
vigenza del codice del 2016.
I nuovi livelli di progettazione
Va, in primo luogo, chiarito che il codice, attuando il criterio
di delega di cui all’art. 1, comma 2, lett. g), della legge n.
78/2022, ha semplificato i livelli di progettazione, passando (in
realtà non si tratta di una scelta innovativa, in quanto alle
origini della codificazione sui lavori pubblici il DM 29.5.1895,
n.350 prevedeva due soli livelli di progettazione, quello di
massima e quello definitivo) da una impostazione tripartita ad un
processo di progettazione unitario, senza soluzione di continuità,
articolato su due livelli (art. 4, all. I.7), in cui – eliminato
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.